Acquisitive Prescription Claim by Sole Heir Requires Joinder of All Co-Heirs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought registration of property in a land register via extraordinary acquisitive prescription, claiming to be the sole heir of the previous possessor, but the initial claim was challenged by an opponent asserting their own hereditary rights to the property in question. The appellate court determined that the action, seeking rights for an undivided hereditary community, required the participation of all co-heirs (a necessary joinder of parties), which the appellant had failed to secure when bringing the suit individually. Because the lack of necessary joinder is a fundamental procedural defect that must be reviewed ex officio at any stage, the court nullified the lower court's decision and remanded the case to the first instance judge to grant the appellant an adequate deadline to complete the petition by including all other members of the inheritance community.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602 cpv. 2 CC, Art. 130 cpv. 1 CPC, Art. 602 cpv. 3 CC, Art. 97 prima, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 146 CPC; Acquisitive Prescription Claim by Sole Heir Requires Joinder of All Co-Heirs: The appellate court determined that the action, seeking rights for an undivided hereditary community, required the participation of all co-heirs (a necessary joinder of parties), which the appellant had failed to secure when bringing the suit individually. Because the lack of necessary joinder is a fundamental procedural defect that must be reviewed ex officio at any stage, the court nullified the lower court's decision and remanded the case to the first instance judge to grant the appellant an adequate deadline to complete the petition by including all other members of the inheritance community.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the procedural basis for instructing the appellant to complete the petition by including all co-members of the inheritance community.
Cited in the reasoning as the principle supporting the decision to grant a time limit to remedy the procedural defect (though not explicitly in the final order, it supports the action taken under art. 45 CPC in the context of procedural remedies).
Cited in the reasoning as the basis for the court to verify procedural prerequisites ex officio, leading to the nullification of the first instance judgment.
Cited in the reasoning as the basis for the nullity of an act that violates procedural prerequisites.
Cited in the reasoning as the basis for the nullity of judgments when impugned on appeal if procedural prerequisites were violated.
Testo completo
Incarto n.: 11.97.00094 · Lugano 14 luglio 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.__._____ (rivendicazione di proprietà fondiaria: prescrizione acquisitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 aprile 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 2 giugno 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha instato il 30 luglio 1992 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che fossero iscritti a suo nome nel registro fondiario, in seguito a prescrizione acquisitiva straordinaria, i fondi n. __________e __________RFP di __________ (__________n. __________) intestati a __________ __________. Essa ha fatto valere di essere unica erede di __________ __________, la quale verso il 1912 aveva acquistato i fondi da __________ __________, deceduta nel 1923. In esito alla pubblicazione della grida sono pervenute tre opposizioni, sicché con decreto del 19 febbraio 1993 il Pretore ha assegnato agli opponenti un termine di 60 giorni per promuovere azione ordinaria di accertamento dei loro diritti sulle citate proprietà, avvertendoli che, decorso infruttuoso il termine, le opposizioni sarebbero state considerate perente.
B. __________ __________, che aveva inoltrato opposizione, ha convenuto __________ __________ il 20 aprile 1993 dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo di accertare che i fondi n. __________e __________RFP di __________ sono di sua proprietà, in comunione ereditaria con terzi non menzionati. Egli ha addotto che __________ __________ fu __________, iscritta a registro fondiario quale proprietaria degli immobili litigiosi, era sua nonna, coniugata con __________ __________. Da tale unione sono nati i figli __________ __________ __________ in __________, __________ __________ __________ in __________, __________ __________ __________ __________, morto a pochi mesi di vita, e __________ __________, emigrato in America, coniugato con due figlie. Figlio di __________ __________ in __________, l’attore rivendica pertanto la quota spettante a sua madre nella successione indivisa, contestando inoltre che la convenuta possa valersi della prescrizione acquisitiva, gli immobili essendo sempre stati posseduti dalle due sorelle __________ e __________.
C. Con risposta del 2 luglio 1993 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione, facendo valere che i fondi litigiosi erano intestati a __________ __________ fu __________, di __________, nata a __________ e deceduta a __________ il __________ 1924 e non all’omonima __________ __________ in __________, nonna dell’attore. Avendo __________ __________ e sua madre (____________________) ininterrottamente goduto dei fondi quali proprietarie per decenni, i presupposti per la prescrizione acquisitiva della proprietà sarebbero adempiuti.
D. Nella replica del
22 settembre 1993 l’attore ha chiesto, in via subordinata, di essere riconosciuto comproprietario dei fondi litigiosi per intervenuta prescrizione acquisitiva straordinaria, unitamente alla convenuta, erede di __________ __________. Nella duplica del 29 dicembre 1993 la convenuta ha mantenuto le sue domande di giudizio, opponendosi alla richiesta subordinata formulata dall’attore con la replica.
E. Ultimata l’istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi esse si sono confermate nelle precedenti tesi e domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31 gennaio 1996. Statuendo il 12 maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’800.– con le spese a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla convenuta l’importo di fr. 4’000.– per ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro la predetta sentenza con un appello del 2 giugno 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia accolta nel senso di iscrivere i fondi n. __________e __________ RFP di __________ a nome della comunione ereditaria fu __________ __________ __________, composta dell’attore medesimo, della convenuta e delle figlie di __________ __________; in subordine egli conclude perché i fondi siano iscritti a nome delle parti, in comproprietà, per intervenuta prescrizione acquisitiva. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1997 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante ribadisce in questa sede che i fondi litigiosi sarebbero proprietà della comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________, di cui egli è membro. Ora, l’art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’ammini-strazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una comunione ereditaria non è quindi legittimato ad agire in nome proprio per far valere pretese della successione (DTF 121 III 121 con richiami di giurisprudenza e dottrina; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, pag. 138 e 139, n. 51). L’attore non poteva dunque promuovere individualmente un’azione avente per oggetto un diritto della comunione ereditaria, come quello in esame, ma doveva agire congiuntamente con gli altri membri della comunione. Non vi era del resto urgenza, poiché per promuovere la causa di accertamento il Pretore gli aveva assegnato un termine di 60 giorni (termine di principio prorogabile: art. 130 cpv. 1 CPC), ciò che avrebbe consentito all’attore di interpellare le coeredi domiciliate negli Stati Uniti, rispettivamente di far designare dal Pretore un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC).
È vero che la convenuta non ha mai obiettato alcunché riguardo all’ammissibilità della petizione. I presupposti processuali devono tuttavia essere verificati d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell’atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). La sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, anche alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o con ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L’esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto dev’essere verificato d’ufficio anche in sede di appello, indipendentemente dalle censure sollevate nel gravame.
2. Ora, l’art. 45 CPC stabilisce che, constatata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione, il giudice sospende il corso della causa e invita le persone che hanno proposto l’atto a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai ruoli. L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché assegni all’atto-re un termine adeguato per integrare la petizione con la partecipazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria. In seguito l’attore potrà ritenersi rappresentare gli altri litisconsorti (art. 46 CPC). L’assegnazione di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché rimedi al difetto (art.
99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da __________ di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e l’incarto è rinviato al Pretore affinché fissi all’attore un congruo termine per completare la petizione a norma dell’art. 45 CPC, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 500.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria