Appeal Struck Due to Late Payment of Appeal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was required to pay a required advance for appeal costs by a specified deadline, with the warning that failure to pay would result in the appeal being declared void, and the court determined that the payment, submitted via a collective postal order system, was late because the expiry date set on the payment data (June 11, 1997) surpassed the required deadline (June 9, 1997), even though the bank dispatched the order earlier, leading the court to strike the appeal from the record as it could not be examined on the merits without a timely payment or a request for extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 cpv. 2 CPC, Art. 133d OSP, art. 12 cpv. 1 LTG, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Late Payment of Appeal Costs: premesso che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno 1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
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Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal lapsed due to non-payment of the advance for costs (which is the operative effect in order 1).
Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal lapsed due to non-payment of the advance for costs (which is the operative effect in order 1).
This provision governs the allocation of procedural costs, which are imposed on the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00089 · Lugano, 4 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicencelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del
4 agosto 1995 da
__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________,
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
visto l'appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
premesso che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno 1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art.
312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);
richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi __________ sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente __________ alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;
ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza determinata nel supporto dei dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo termine del giorno fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8; DTF inedita del 24 giugno 1996 in re J. contro B.-K., consid. 3);
accertato che nella fattispecie il supporto dei dati è stato spedito dalla banca il 6 giugno 1997, ma che la data di scadenza determinata nel supporto era quella dell’11 giugno 1997 (comunicazione 1° luglio 1997 della Direzione generale delle PTT, Traffico dei pagamenti, Organizzazione SPPR/SPVR), tant’è che l’accredito sul conto corrente postale del Tribunale di appello è avvenuto solo quel giorno;
preso atto che il versamento risulta quindi tardivo, senza che l’appellante abbia postulato una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC);
stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’an-ticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 80.–
*b)* spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente: La segretaria: