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11.1997.82 • TRAC TI 11.1997.82 Generato dall'IA

Right of Reply Costs Allocation Following Partial Supreme Court Success

Numero d'incarto 11.1997.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a case concerning the costs and reimbursement in a right of reply action, following a federal supreme court decision that partially upheld an appeal by one party, specifically by striking the final word "SI" from the opposing party's answer, while remanding the matter for reassessment of cantonal procedural costs. The court reasoned that despite the minimal success of the appellant before the federal court—limited to a symbolic statement—the opposing party's persistent, and ultimately incorrect, opposition to the core principle of the required new publication warranted a specific allocation of costs, leading to the court apportioning the appeal costs 9/15 to one party and 6/15 to the other, along with ordering specific reimbursement for reduced party costs from the first and second instance proceedings based on the overall conduct.

Regesto Legislator

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Art. 156 cpv. 2 CPC; Right of Reply Costs Allocation Following Partial Supreme Court Success: The court reasoned that despite the minimal success of the appellant before the federal court—limited to a symbolic statement—the opposing party's persistent, and ultimately incorrect, opposition to the core principle of the required new publication warranted a specific allocation of costs, leading to the court apportioning the appeal costs 9/15 to one party and 6/15 to the other, along with ordering specific reimbursement for reduced party costs from the first and second instance proceedings based on the overall conduct.

Parole chiave

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Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 156 cpv. 2 CPC

Used to determine the division of costs and reimbursement of legal expenses in the appeal procedure.

Art. 156 cpv. 2 CPC

Used to modify the decision on procedural costs in the first instance.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00082 rinvio T.F. · Lugano 14 maggio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)

segretario: · Romanzini, vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa inc. n. __________/__________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa

con istanza 27 dicembre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________, __________)

Contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 9 luglio 1996 la I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1996 dall’istante contro la sentenza emanata il 16 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha modificato;

che con sentenza 10 gennaio 1997 la II corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma presentato il 2 settembre 1996 da __________ __________ __________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente allo stralcio dal testo della risposta dell’affermazione finale “SI” e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;

che nel caso concreto il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio dell’ultima parola contenuta nel testo della risposta (“SI”), ovvero in misura minima;

che l’affermazione finale del diritto di risposta riveste tuttavia significato simbolico nell’ambito della nota polemica in atto fra le parti;

che nella commisurazione delle spese e ripetibili si deve considerare anche l’atteggiamento processuale della convenuta, che ancora davanti al Tribunale federale si è opposta – a torto – al principio stesso della nuova pubblicazione della risposta;

che per tali motivi appare adeguato alle circostanze del caso concreto ripartire gli oneri processuali e le ripetibili, sia in prima sede che in appello, in ragione di __________/__________a carico della convenuta e di __________/__________ a carico dell’istante, con l’obbligo per la convenuta di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 560.– in prima sede e di fr. 930.– in sede di appello;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Gli oneri del procedimento di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e per la rimanenza a carico di __________ __________. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 930.– per ripetibili ridotte di appello.

II. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così modificato:

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico della __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e a carico di __________ __________ in ragione di 1/15. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 560.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

– avv. dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario