Property Owner's Right of Way Suit and Jurisdictional Appeal Threshold
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner sought to establish a necessary right of way across an adjoining property for access to parking and garages, initially demanding the servitude without indemnity, or alternatively for a sum determined by an expert, after the neighbors blocked prior informal access. The Appellate Court determined that the initial ruling by the lower court, which granted the right of way without indemnity, was not appealable because the value in dispute, based on the maximum indemnity sought by the petitioner in the first instance (Fr. 1,100), did not meet the threshold for appeal jurisdiction, thus requiring the appeal to be transferred to the Cassation Chamber for review as an improper procedural mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 694 CC, Art. 15 CPC, Art. 694 cpv. 1 CC, Art. 126 CPC, art. 97 n. 5 CPC; Property Owner's Right of Way Suit and Jurisdictional Appeal Threshold: The Appellate Court determined that the initial ruling by the lower court, which granted the right of way without indemnity, was not appealable because the value in dispute, based on the maximum indemnity sought by the petitioner in the first instance (Fr. 1,100), did not meet the threshold for appeal jurisdiction, thus requiring the appeal to be transferred to the Cassation Chamber for review as an improper procedural mechanism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the transmission of the appeal to the Civil Court of Cassation due to lack of appellate jurisdiction.
Cited in the reasoning as a basis for the duty to examine admissibility ex officio, though not explicitly in the dispositive orders, it supports the procedural decision.
Cited in the reasoning concerning the determination of the dispute value for appealability, which impacts the procedural outcome.
Testo completo
Incarto n.. 11.97.00008 · Lugano 19 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi
sedente per statuire nella causa __.__.___ (servitù di passo necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1992 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) Contro
__________ __________, __________, e __________ __________ nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 20 gennaio 1997 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il
20 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari della proprietà per piani n. __________, pari a __________/__________del fondo base n. __________RFD di __________, come pure del fondo n. __________RFD antistante i posteggi e i garages posti sul fondo n. __________, mentre __________ __________ è proprietaria della proprietà per piani n. __________sul fondo base n. __________RFD di __________, pari a __________/__________, a favore della quale è iscritta una servitù di posteggio a carico del fondo base, circoscritta alla zona prospiciente la rimessa n. __________;
che per accedere ai garages e ai posteggi __________ __________ ha usufruito del transito sulla particella n. __________, fino a quando __________ __________ e __________ __________ le hanno impedito tale accesso posando una barriera sul loro fondo;
che con petizione del
23 novembre 1992 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e __________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse costituita una servitù di passo necessario a favore della proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di __________ e a carico della particella n. __________, senza indennità o – in via subordinata – mediante pagamento dell’indennità determinata dal perito e che fosse fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere tale
diritto;
che i convenuti si sono opposti alla petizione nella risposta del 18 marzo 1993;
che al dibattimento finale , tenutosi il 7 novembre 1996, l’attrice ha ribadito le proprie domande di giudizio, precisando nel senso delle risultanze peritali l’estensione del
diritto di passo necessario e offrendo, in via subordinata, un’indennità di fr. 1’100.–, mentre i convenuti hanno proposto la reiezione dell’azione;
che statuendo il 20 dicembre 1996, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato __________ __________ e __________ __________ a fare iscrivere una servitù di passo necessario con ogni veicolo a carico del fondo n. __________e a favore della proprietà per piani n. __________sul fondo base __________RFD di __________, da esercitare sulla porzione di terreno segnata in azzurro sulla planimetria allegata della perizia, senza indennità;
che la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr. 1’500.– per ripetibili;
che __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione per irricevibilità, subordinatamente di assegnare loro un’indennità di fr. 15’000.– per la costituzione del diritto di passo, oltre a un nuovo giudizio sulle spese e sulle ripetibili;
che nelle sue osservazioni del 10 marzo 1997 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato;
e considerato
in diritto: che la ricevibilità di un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio (art. 97 n. 5 CPC; I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA);
che in concreto l’attrice ha chiesto la concessione di un diritto di passo necessario senza alcuna indennità offrendo in via subordinata, nelle conclusioni, un indennizzo di fr. 1’100.–, mentre i convenuti, ancora nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore si sono opposti alle domande di petizione senza presentare richieste sull’eventuale indennità;
che la domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, pag. 233 in basso con riferimento al vol. I, pag. 284 nel mezzo);
che giusta l’art. 15 CPC, “quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza”;
che l’appellabilità del giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso, che è quello della “piena
indennità” cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii);
che in concreto la causa, tenuto conto delle conclusioni formulate dalle parti in prima sede, non raggiungeva lontanamente il valore di fr. 8’000.– e rientrava pertanto nella competenza inappellabile del Pretore (secondo i combinati disposti degli art. 5 e 13 LOG);
che di conseguenza la sentenza impugnata non è appellabile, di modo che la sentenza del Pretore potrebbe formare oggetto – tutt’al più – di un ricorso per cassazione, ma non di un appello;
che, ciò posto, il gravame deve essere trasmesso alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello in applicazione dell’art. 126 CPC;
per questi motivi,
decreta: 1. L’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria