Child Support Appeal Withdrawal and Agreement Ratification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that set child support payments, one party appealed seeking a reduction, but subsequently, the parties reached an agreement to lower the monthly support amounts and adjust indexation based on the payer's pension adjustments, which was ratified. Later, the appealing party indicated they wished to withdraw the appeal due to precarious financial circumstances, and the opposing party confirmed the procedure was resolved by the prior agreement, waiving costs and fees. The court ruled that the withdrawal constituted a relinquishment of the appeal, resulting in its removal from the docket, and given the circumstances and the agreement reached between the parties, no procedural costs or reimbursements would be imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC; Child Support Appeal Withdrawal and Agreement Ratification: Later, the appealing party indicated they wished to withdraw the appeal due to precarious financial circumstances, and the opposing party confirmed the procedure was resolved by the prior agreement, waiving costs and fees. The court ruled that the withdrawal constituted a relinquishment of the appeal, resulting in its removal from the docket, and given the circumstances and the agreement reached between the parties, no procedural costs or reimbursements would be imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe provision was cited as the basis for declaring the appeal struck from the roll due to withdrawal (desistenza).
This procedural rule justified the action of striking the appeal from the roll based on the withdrawal (desistenza).
Testo completo
Incarto n.. 11.97.00007 · Lugano 14 marzo 1998/lg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 giugno 1993 da
__________ __________, nata __________, __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 23 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla maggiore età, compreso l’assegno familiare;
che __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiede che i contributi alimentari per i figli siano ridotti a fr. 480.– mensili per __________ e a fr. 720.– mensili per __________, instando per l’ammissione al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;
che con osservazioni dell’11 febbraio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore, chiedendo anch’essa di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in seguito al pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1° luglio 1997 già in via cautelare;
che all’udienza dell’11 agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1° agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adegua-mento dei contributi solo nella misura in cui sarebbero state adeguate le prestazioni pensionistiche dell’attore;
che il Segretario assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese, rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;
che l’appello interposto da __________ __________ contro l’omologazione dell’accordo è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 agosto 1997 (inc. __________.__________.__________);
che il 2 marzo 1998 il nuovo patrocinatore dell’appellante ha comunicato la rinuncia a mantenere l’appello, facendo presente che il suo assistito versa in precarie condizioni economiche;
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
che l’appellata ha comunicato il 9 marzo 1998 di ritenere evasa la procedura, visto l’accordo raggiunto l’11 agosto 1997 sui contributi alimentari per i figli, confermando di rinunciare sia all’assegnazione di ripetibili sia all’assistenza giudiziaria;
che in simili circostanze e viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di oneri processuali;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria