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11.1997.63 • TRAC TI 11.1997.63 Generato dall'IA

Appeal Concerning Judicial Separation Decree and Spousal Support Calculation

Numero d'incarto 11.1997.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a judicial separation decree, the appellant husband sought to increase his minimum needs to include life insurance premiums, car leasing payments, and debt repayment, while the appellee wife cross-appealed to increase her spousal support to CHF 801.90 monthly. The court rejected the husband's main appeal, finding that the contested insurance premium was not strictly necessary given the family's precarious financial situation, the leasing payments were already covered within his recognized professional income, and debt repayment could not be included as the family's minimum needs were not fully guaranteed. Similarly, the court dismissed the wife's cross-appeal because any removal of non-essential health insurance riders from the husband's expenses would be offset by including the life insurance premium, resulting in no practical change to the support amount initially set by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 145 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 157 CPC; Appeal Concerning Judicial Separation Decree and Spousal Support Calculation: The court rejected the husband's main appeal, finding that the contested insurance premium was not strictly necessary given the family's precarious financial situation, the leasing payments were already covered within his recognized professional income, and debt repayment could not be included as the family's minimum needs were not fully guaranteed. Similarly, the court dismissed the wife's cross-appeal because any removal of non-essential health insurance riders from the husband's expenses would be offset by including the life insurance premium, resulting in no practical change to the support amount initially set by the lower court.

Parole chiave

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sostegno finanziario sentenza di divorzio spese di trasloco separazione dei coniugi durata del mantenimento post-matrimoniale caso di rigore coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for allocating court costs according to the outcome of the appeal.

art. 157 CPC

Cited as the basis for rejecting the requests for legal aid because the appeals lacked prospects of success.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00063 · Lugano 16 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con petizione del 3 aprile 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza 29 marzo 1997 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

3. Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

4. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello adesivo;

5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________

(1944) e __________ nata __________ (1942) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (1975). Il marito è __________ indipendente; la moglie, già parrucchiera, durante il matrimonio ha svolto un’atti-vità lavorativa sporadica.

B. __________ __________ ha instato il 12 luglio 1994 per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 settembre 1994. In esito a una procedura provvisionale da lei promossa, il 21 settembre 1995 questa Camera, in parziale accoglimento di un appello adesivo presentato dalla moglie medesima, ha obbligato il marito a versare a quest’ultima un contributo alimentare mensile di fr. 745.– dal 1° agosto 1994 (inc. __________.__________.__________).

C. Nel frattempo, il 3 aprile 1995, __________ __________ ha introdotto azione di separazione, chiedendo l’attribuzione del figlio __________, l’assegnazione dell’appartamento coniugale con tutti i mobili, un contributo alimentare per sé di fr. 2’200.– mensili e l’importo di fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Con risposta del 30 giugno 1995 __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione, all’affidamento del figlio alla madre e all’assegnazione dell’appartamento coniugale (salvo i mobili), ma si è opposto alle pretese pecuniarie. Nei successivi atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie domande. Ultimata l’istruttoria, nei loro memoriali conclusivi i coniugi hanno riaffermato le rispettive posizioni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 settembre 1996.

D. Con sentenza del 29 marzo 1997 il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha attribuito l’apparta-mento coniugale alla moglie (cui ha riconosciuto anche la proprietà di quasi tutti i beni mobili), ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 671.30 mensili, mentre ha respinto la pretesa fondata sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

E. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 28 aprile 1997 in cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di negare alla moglie qualsiasi contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo chiede di aumentare il contributo alimentare a fr. 801.90 mensili, conferendole il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni del 5 giugno 1997 __________ __________ postula la reiezione dell’appello adesivo.

Considerando

in diritto: 1. La pronuncia della separazione non è controversa ed è passata in giudicato. Litigioso rimane il contributo alimentare per la moglie. A tale riguardo il Pretore ha fissato il reddito coniugale in fr. 3’583.– mensili (fr. 3’333.– conseguiti dal marito, fr. 250.– dalla moglie) e ha stabilito i fabbisogni minimi mensili in fr. 2’987.–, rispettivamente fr. 2’192.–, adeguandoli all’aumento del premio cassa malati, così come erano stati accertati da questa Camera in sede cautelare il

21 settembre 1995 (inc. 11.95.00227). Ciò posto, il primo giudice ha obbligato il marito a versare alla moglie il predetto contributo alimentare di fr. 671.30 mensili.

I. Sull’appello principale

2. L’appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 3’907.50 mensili per tenere conto di un premio assicurativo (fr. 133.15), della rata leasing dell’autovettura adoperata per motivi professionali (fr. 762.80) e del rimborso di un debito contratto dai coniugi (fr. 350.–).

a) Quanto al premio per l’assicurazione vita, nella sentenza testé citata questa Camera non aveva riconosciuto tale spesa poiché, sulla base delle indicazioni addotte dall’interessato (e non potendosi esaminare per la prima volta in appello i documenti prodotti), essa aveva ritenuto tale assicurazione non obbligatoria né indispensabile per il mantenimento (sentenza, pag. 6 seg.). Ora, la polizza stipulata dal marito è una tipica assicurazione mista, che denota anche caratteristiche d’indole previdenziale, la prestazione in caso di vita essendo versata al 65° anno di età dell’interessato; d’altro lato, in caso di invalidità o decesso del marito, la moglie ne trarrebbe a sua volta beneficio. Ciò premesso, il premio per tale assicurazione potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del marito (DTF 114 II 393). Nondimeno, la precaria situazione finanziaria in cui versa la famiglia consente di riconoscere solo le assicurazioni strettamente necessarie. Si inserisse nel fabbisogno minimo del marito il citato premio assicurativo, andrebbero stralciati quelli della cassa malati relativi alla copertura per le spese d’ospedalizzazione in camera

privata (fr. 118.60 mensili) e per prestazioni particolari (fr. 11.– mensili; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Il fabbisogno del marito risulterebbe così di fr. 2’665.25 mensili e il contributo per la moglie di fr. 667.75. Vista la trascurabile riduzione che ne deriverebbe (fr. 3.55) rispetto al contributo alimentare fissato dal primo giudice, non è il caso che questa Camera intervenga in proposito.

b) Nemmenola pretesa per la rata di leasing è giustificata. Intanto, al momento in cui il Pretore ha statuito, tale onere era già stato estinto (scadenza dicembre 1996: conclusioni, pag. 10). Inoltre, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, il reddito di fr. 40’000.– annui riconosciuto all’appel-lante è da intendersi al netto di ogni spesa aziendale e professionale; comprende dunque anche i costi dell’autovettura per scopi di lavoro. Per quel che è delle spese di manutenzione del veicolo attuale, esse non sono affatto state dimostrate, non bastando al riguardo meri dati teorici.

c) Per prassi costante, il rimborso di un debito, anche di quelli contratti di comune accordo e nell’interesse della famiglia, può essere inserito nel fabbisogno di

un coniuge solo se la famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a

edizione, n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147). Come questa Camera ha già sottolineato, tale requisito fa difetto in concreto. La pretesa non può dunque essere ammessa. Infondato anche nel suo ultimo punto, l’appello principale è destinato perciò alla reiezione.

II. Sull’appello adesivo

3. L’appellante adesiva chiede che si stralci dal fabbisogno del marito la quota del premio per la cassa malati inerente alla copertura in camera privata e ad altre coperture non obbligatorie (fr. 130.80). Dal fascicolo processuale risulta in effetti che una parte del premio per la cassa malati versato dal marito (doc. 8: fr. 296.70) riguarda la copertura delle spese di ospedalizzazione in divisione privata (fr. 118.60), un’altra parte si riferisce a prestazioni particolari di capitale annuo (fr. 11.–) e un’altra parte ancora a indennità in caso di decesso (fr. 1.50). Come si è detto, in caso di precaria situazione finanziaria può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo solo il premio della cassa malati per le prestazioni di base. Il supplemento per camera privata e quello per prestazioni particolari andrebbero pertanto tolti dal fabbisogno del marito, non procurando benefici alla famiglia. Se non che, come si è già spiegato, quand’anche si stralciassero tali supplementi, al fabbisogno del marito andrebbe in ogni modo aggiunto il premio per l’assicurazione vita di cui indirettamente beneficia anche la moglie, sicché in pratica il contributo per la moglie non muterebbe. Senza probabilità di buon diritto, l’appello adesivo si rivela così destinato all’insuccesso.

III. Sulle spese e le ripetibili

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti non possono essere accolte poiché, a prescindere dal verosimile stato di ristrettezza, i ricorsi apparivano fin dall’inizio sprovvisti di esito favorevole (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 450.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 700.– per ripetibili.

4. L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata __________ __________ è respinta.

6. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 350.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

7. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria