Guardianship Confirmation Over Appeal Based on Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA guardianship authority issued a decision to place an adult under guardianship based on medical reports indicating a chronic, worsening psychiatric condition, specifically paranoid delusion, leading to a long-standing need for protection and assistance, which the adult appealed, arguing procedural defects such as the authority not personally hearing the ward; the appellate court rejected the appeal, reasoning that the ward's failure to appear for scheduled hearings excused the lack of a personal interview, and since the appellant did not contest the factual basis of the underlying psychiatric condition established by medical evidence, the original guardianship decision was confirmed, although no court fees were assessed due to the case's particular circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 373 CC, Art. 369 cpv. 1 CC, Art. 71 RTC, art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, art. 2. Intimazione a; Guardianship Confirmation Over Appeal Based on Procedural Defects: che la procedura di interdizione, sebbene retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3a edizione, n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the challenged decision, which was based on this article concerning the grounds for interdiction.
These articles establish the appealability and procedure for decisions of the Internal Division regarding interdiction, underpinning the court's jurisdiction to hear the appeal.
This procedural article was cited in the reasoning to address the potential lack of personal hearing of the interdicted person, even though the appeal was ultimately rejected.
This article regarding the law governing the interdiction procedure was mentioned in the reasoning to contrast cantonal and federal procedural rules.
This order dictates that no fees or costs are to be collected.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00062 · Lugano 9 maggio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. ___.____ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta il 4 settembre 1996 dalla
Delegazione tutoria del Comune di __________ __________ contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso 18 aprile 1997 di __________ __________ contro la decisione emessa il 14 aprile 1997 dalla Divisione degli interni, sezione degli enti locali, come autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 4 settembre 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ __________, facendo seguito a una segnalazione di __________ __________ -__________, ha presentato all’autorità di vigilanza sulle tutele un’istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1956) e l’ha provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili, nominandogli un rappresentante nella persona di __________ __________;
che con decisione del 14 aprile 1997 la Divisione degli interni, sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ sulla base dell’art. 369 CC;
che con scritto del 18 aprile 1997 __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;
che non sono state richieste osservazioni al ricorso;
considerando
in diritto: che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);
che la procedura di interdizione, sebbene retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3a edizione, n.
123 ad art. 373 CC con richiami);
che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazioni alle esigenze formali del rimedio, quantunque il gravame dell’interessato – consistente all’atto pratico in una semplice dichiarazione di ricorso – sia ai limiti della ricevibilità;
che per l’art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza;
che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sulle considerazioni espresse il 31 maggio 1996 dai medici __________ __________ e __________ __________l, del Servizio psico-sociale di __________;
che questi ultimi hanno definito il paziente “portatore di una sofferenza psichica maggiore e cronica con tendenza al peggioramento”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti;
che le difficoltà dell’interessato sono da situare nell’ambito di un delirio paranoide cronico e che tale situazione di disagio psichico e sociale sussiste dal 1980, quando avvenne il primo dei quattro ricoveri all’Ospedale neuropsichiatrico di __________;
che nel 1987 il paziente è stato dichiarato invalido al 100% per cause psichiatriche e dopo alcuni infruttuosi tentativi di inserimento nell’ambito lavorativo, il 9 aprile 1996 egli è risultato denotare un delirio persecutorio poliforme ben cronicizzato;
che, ciò posto, non possono esservi dubbi in merito alle affezioni di cui soffre il ricorrente né sul fatto che lo stesso necessita di una misura tutelare;
che, invero, l’autorità di vigilanza sulle tutele non ha sentito personalmente l’interdicendo (art. 71 RTC);
che ciò è dovuto tuttavia al mancato ritiro delle citazioni (doc. 12 e 14) da parte del ricorrente medesimo, regolarmente citato due volte dall’autorità;
che, del resto, il ricorrente non contesta quanto figura nelle decisione impugnata, ragione per cui non v’è ragione per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’autorità di vigilanza sulle tutele;
che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________ __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione enti locali, quale autorità di vigilanza.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario