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11.1997.6 • TRAC TI 11.1997.6 Generato dall'IA

Moot Recusal Motion Following Out-of-Court Settlement

Numero d'incarto 11.1997.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's decision that rejected an objection to the inadmissibility of the action, and subsequently moved for the recusal of all judges on the appellate chamber, which suspended the appeal proceedings. The appellate court, constituted as an ad hoc chamber to rule on the recusal motion, determined that the recusal request had become moot because the parties had reached an out-of-court settlement resolving their reciprocal claims, leading the original court to remove all related pending cases from the docket; consequently, the ad hoc chamber struck the recusal motion from the rolls without imposing costs or awarding costs to the opposing party who waived reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 31 CPC, Art. 351 cpv. 1 CPC; Moot Recusal Motion Following Out-of-Court Settlement: The appellate court, constituted as an ad hoc chamber to rule on the recusal motion, determined that the recusal request had become moot because the parties had reached an out-of-court settlement resolving their reciprocal claims, leading the original court to remove all related pending cases from the docket; consequently, the ad hoc chamber struck the recusal motion from the rolls without imposing costs or awarding costs to the opposing party who waived reimbursement.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione procedure connesse gestione del sinistro azione di separazione decisione incidentale impugnabile diritto alla risoluzione del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for handling the procedural situation before the court (disposal of the motion for recusation due to subsequent settlement).

art. 31 CPC

Mentioned in the reasoning (not the dispositive) regarding the suspension of appeal proceedings, but not explicitly cited in the final orders.

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Testo completo

Incarto n.: 11.1997.00006 · Lugano 22 febbraio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Cometta e Zali

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che il 21 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha interposto appello contro il decreto 23 dicembre 1996, con il quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un’eccezione di irricevibilità dell’azione, sollevata dalla parte convenuta;

ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all’appello;

osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. __________.__________.__________);

rilevato che il 23 gennaio 1997 il Presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello ha costituito una Camera civile ad hoc, incaricata di statuire sulla ricusa dei giudici componenti la prima Camera civile di appello;

preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziaria e che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per avvenuta transazione tutte le cause pendenti (inc. __________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________);

ritenuto che lo stralcio della causa __________.__________.__________rende priva di interesse l’istanza di ricusa, che deve pertanto a sua volta essere stralciata dai ruoli, senza spese;

preso atto che la parte appellata ha rinunciato a un’indennità per ripetibili;

richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’istanza di ricusa del 21 gennaio 1997 è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile ad hoc del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario