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11.1997.54 • TRAC TI 11.1997.54 Generato dall'IA

Curator Fee Reduction Upheld on Appeal

Numero d'incarto 11.1997.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against the decision of the supervisory authority which partially reduced the final account fee awarded to a curator appointed for administration, despite the appellant challenging both the necessity of the curatorship and the specific appointment of a legal professional. The court found that the appeal challenging the initial appointment of the curator was inadmissible due to the lapse of the statutory appeal period, and although the initial selection of a legal professional was questionable, the supervisory authority had already justly reduced the fee to account for the simple nature of the tasks; therefore, as the curator performed the assigned duties, the reduced fee was merited, leading to the dismissal of the appeal regarding the remuneration.

Regesto Legislator

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Art. 97 CPC, Art. 420 cpv. 2 CC, Art. 367 cpv. 3 CC, Art. 417 CC, Art. 420 CC, Art. 388 cpv. 2 CC; Curator Fee Reduction Upheld on Appeal: The court found that the appeal challenging the initial appointment of the curator was inadmissible due to the lapse of the statutory appeal period, and although the initial selection of a legal professional was questionable, the supervisory authority had already justly reduced the fee to account for the simple nature of the tasks; therefore, as the curator performed the assigned duties, the reduced fee was merited, leading to the dismissal of the appeal regarding the remuneration.

Parole chiave

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istituzione di una curatela onorario riduzione delle tasse contributi per le attività di vigilanza obbligo legale diritto di esporre l'opera Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to decide that procedural costs follow the party that lost the appeal (soccombenza).

art. 159 cpv. 2 in fine OG

Cited by analogy to justify not awarding legal fees (ripetibili) to the administrative authorities.

art. 420 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning regarding the right of interested parties to appeal the decision on the final account and curator's fee, although its application in the final order is subsidiary to the procedural grounds.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00054 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione del rendiconto finale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone

__________ __________ -__________, __________, e __________ __________, __________ alla

Delegazione tutoria di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 9 aprile 1997 da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il 5 marzo 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con due distinte risoluzioni del 2 settembre 1994 la Delegazione tutoria di __________, su istanza di __________ __________, ha istituito una curatela di amministrazione in favore della figlia __________ __________ (1965) e ha designato curatrice la madre, rispettivamente una curatela ad hoc di rappresentanza, designando curatore l’avv. __________ __________. In seguito al trasferimento di domicilio di __________ __________ il caso è stato assunto dalla Delegazione tutoria di __________, la quale con decisione dell’8 novembre 1995 ha mantenuto la misura e ha designato curatrice l’avv. __________ __________ __________, avendo preso atto della temporanea assenza di __________ __________ dalla Svizzera.

B. Il 9 settembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha revocato, su istanza della stessa __________ __________, la curatela di amministrazione e con risoluzione del 7 gennaio 1997 ha approvato la relazione finale, il rendiconto di gestione e la nota professionale della curatrice, riconosciuta nella misura di fr. 1’339.40.

C. Il 14 gennaio 1997 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno interposto ricorso contro l’approvazione del rendiconto finale, contestando in particolare la scelta della curatrice e la nota d’onorario. Con decisione del 5 marzo 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto a fr. 1’000.– la mercede complessiva per l’operato della curatrice.

D. __________ __________ -__________ è insorta contro la decisione dell’autorità di vigilanza con un ricorso (*recte*: appello) del 9 aprile 1997 in cui contesta nuovamente la scelta della curatrice e la corresponsione di un onorario per la sua attività.

All’udienza del 9 dicembre 1997, indetta su richiesta della ricorrente, quest’ultima ha esposto le proprie argomentazioni, mentre la Sezione degli enti locali e la Delegazione tutoria di __________ hanno confermato le loro decisioni.

Considerando

in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, e fra essi la legittimazione delle parti (art. 97 CPC). Giusta l’art. 420 cpv. 2 CC il tutelato stesso e ogni interessato possono ricorrere all’autorità di vigilanza contro le decisioni dell’autorità tutoria che approvano il rendiconto finale e fissano l’onorario del tutore, rispettivamente del curatore dandogli scarico dalla sua funzione. Di principio, un terzo può avvalersi del diritto di ricorrere contro dette decisioni adducendo sia un interesse proprio, sia un interesse della persona soggetta alle misure tutelari (Philippe Meier, La position des tiers en droit de la tutelle, Une systématisation, in: ZVW 3/1996, pag. 89). Le enunciate disposizioni valgono anche per la curatela, non

avendo il legislatore previsto null’altro di specifico (art. 367 cpv. 3 CC; Egger, in: Commentario zurighese, Zurigo

1948, nota 26 ad art 417 CC, nota 9 ad art. 420 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Zurigo 1997, § 5, nota 50). Ora, ci si potrebbe chiedere se il mantenimento da parte del curatelato dell’esercizio dei diritti civili inibisca in qualche modo il diritto di ricorrere di un eventuale interessato. Infatti, rimanendo invariata la sua capacità processuale, questi potrebbe salvaguardare – da solo oppure con l’ausilio di una persona appositamente designata – i propri interessi. In concreto, la questione sulla legittimazione dell’appellante, madre della curatelata, può essere lasciata aperta, poiché – si vedrà in seguito – il gravame risulta infondato.

2. L’appellante contesta la necessità di nominare alla figlia una curatrice e ancor più la designazione, in tale veste, di un legale. A torto. L’art. 388 cpv. 2 CC regola il diritto di contestazione di ciascun interessato alla nomina di un curatore. L’esercizio di detta facoltà deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ebbe notizia della nomina. Nella fattispecie l’avv. __________ __________ __________ è stata designata curatrice dalla Delegazione tutoria di __________ l’8 novembre 1995. A prescindere dal disaccordo dell’appellante sulla nomina della nota curatrice, l’unico intervento noto inteso a contestare la scelta dell’autorità tutoria risale al maggio del 1996 (doc. 10 prodotto all’udienza del 9 dicembre 1997). Il termine per insorgere contro la decisione di nomina della curatrice è quindi ampiamente decorso e nella misura in cui l’appellante contende la designazione di un curatore e l’opportunità di scegliere per tale compito un legale, il suo gravame è manifestamente irricevibile.

3. L’appellante si duole, oltre che della designazione di una curatrice alla figlia, dell’assegnazione di un onorario per le mansioni svolte dalla curatrice medesima. La Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, ha parzialmente accolto il ricorso dell’appellante, ha ammesso che i compiti svolti dalla curatrice non comportavano particolari conoscenze, tanto meno di natura giuridica, e ha ridotto a fr. 1’000.– l’onorario di fr. 1’339.40 riconosciuto dalla Delegazione tutoria di __________. In questa sede l’appellante ribadisce che nulla sarebbe dovuto alla curatrice, la cui designazione era inutile.

4. L’autorità tutoria fissa la mercede per l’attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la cui adeguatezza può essere verificata su istanza del tutelato (rispettivamente di ogni interessato) dall’au-torità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere l’ammontare del corrispettivo fissato dall’autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi applicati usualmente per il calcolo dell’onorario e delle spese (ZR 96 no. 30, pag. 85 consid. 4). In concreto, l’appellante non rimprovera alla Sezione degli enti locali di essere caduta nell’errore né di non aver disatteso le usuali tariffe. Pretende che alla curatrice non venga corrisposta alcuna mercede, visto che la sua attività non era indispensabile.

L’appellante sembra dimenticare di aver chiesto essa medesima nel 1994 non solo l’istituzione di una curatela di rappresentanza ad hoc per l’adempimento delle pratiche legali relative a un trust negli Stati Uniti (documento 2 prodotto all’udienza 9 dicembre 1997), ma anche di una curatela di amministrazione sulla figlia (doc. 3 prodotto all’udienza 9 dicembre 1997). La Delegazione tutoria del precedente Comune di domicilio ha nominato come curatrice incaricata dell’amministrazione la stessa istante. In seguito al trasferimento di domicilio la curatela di amministrazione è stata mantenuta, non essendovi domanda di revoca (presen-tata formalmente solo nel luglio 1996) e poiché la madre si assentava dalla Svizzera per un periodo prolungato (dal marzo al settembre 1995: cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 1997, pag. 2), è indubbio che fosse necessario procedere alla sua sostituzione come curatrice. Ci si può invero interrogare se fosse necessario designare un legale, ma il quesito è ininfluente, visto che la decisione impugnata ha ridotto l’onorario della curatrice proprio per tenere conto della semplicità del caso, che non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. La legale designata come curatrice ha assunto l’incarico e ha svolto le mansioni che le incombevano, di modo che ha diritto di essere adeguatamente remunerata. L’appello, ricevibile solo per quanto concerne l’onorario della curatrice, si rivela pertanto infondato e deve essere respinto.

5. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico dell’appel-lante, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria né tanto meno alla Sezione degli enti locali, che hanno agito nell’ambito della loro normale attività amministrativa (cfr. l’art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________ -__________, __________;

– __________ __________, __________;

– Delegazione tutoria di __________.

Comunicazione alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria