Divorce Appeal Withdrawal and Fee Reduction Based on Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant in a divorce proceeding withdrew their appeal against a provisional measure after the parties reached an agreement on the accessory effects of the divorce, which was subsequently approved by the lower court in the final divorce decree. The court recognized the withdrawal as a formal desistment but equitably reduced the appeal court's justice fee, taking into account the parties' demonstrated goodwill, while upholding the stipulated agreement regarding the compensation of legal fees and the allocation of outstanding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal Withdrawal and Fee Reduction Based on Settlement: The court recognized the withdrawal as a formal desistment but equitably reduced the appeal court's justice fee, taking into account the parties' demonstrated goodwill, while upholding the stipulated agreement regarding the compensation of legal fees and the allocation of outstanding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court equitably reduced the court fee considering the goodwill shown by the parties in settling the dispute.
This provision is cited as the procedural basis for the court's decision regarding the case management.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00046 · Lugano, 5 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del febbraio 1995 da
__________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ -__________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
premesso che il 28 marzo 1997 __________ __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 15 marzo 1997;
ricordato che tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato, su richiesta dell’ap-pellante, con decreto del 3 giugno 1997, essendo in corso trattative per regolare nelle vie amichevoli gli effetti accessori del divorzio;
preso atto che con lettera del 30 gennaio 1988 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa il 15 dicembre 1997;
accertato che nell’accordo le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate, di assumere in ragione di metà ciascuno le spese ancora dovute e di compensare le ripetibili;
ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 70.–
*b)* spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ -__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria