Appeal Regarding Provisional Attorney's Fees in Divorce Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional measures during divorce proceedings, the appellant challenged a lower court order requiring him to pay his spouse a provisional attorney's fee of 5000 currency units, arguing the amount was excessive given their joint savings and suggesting a reduction to 2000. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the cost of divorce proceedings is a debt of the marital union, and any provisional advance paid by one spouse may be reimbursed or offset during the final matrimonial property liquidation, making the immediate impact on the appellant's personal assets premature grounds for modification; furthermore, the appellant failed to demonstrate that the 5000 unit fee was excessive in relation to his economic capacity or the presumed actual costs of the spouse's legal representation, thus confirming the original decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 CC, Art. 159 CC, Art. 145 CC, Art. 204 cpv. 2 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Regarding Provisional Attorney's Fees in Divorce Proceedings: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the cost of divorce proceedings is a debt of the marital union, and any provisional advance paid by one spouse may be reimbursed or offset during the final matrimonial property liquidation, making the immediate impact on the appellant's personal assets premature grounds for modification; furthermore, the appellant failed to demonstrate that the 5000 unit fee was excessive in relation to his economic capacity or the presumed actual costs of the spouse's legal representation, thus confirming the original decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the pronouncement section for procedure related to the judicial tariff.
Used to establish that the costs of the current decision follow the losing party (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.97.00045 · Lugano, 15 aprile 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 luglio 1996 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 marzo 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra __________ __________ __________ (1948) e __________ nata __________ (1950), quest’ultima ha chiesto il 25 luglio 1996 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale – tra l’altro – una provvigione *ad litem* di fr. 5000.–. Alla discussione del 3 settembre 1996 __________ __________ __________ si è opposto al versamento, offrendo in via subordinata fr. 2000.–. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 17 gennaio 1997 __________ __________ ha confermato la propria domanda. Il marito non si è più espresso sul tema della provvigione *ad litem*.
B. Con decreto cautelare del 21 marzo 1997 il Pretore ha accolto l’istanza e ha condannato __________ __________ __________ a versare alla moglie una provvigione *ad litem* di fr. 5000.– entro 15 giorni dall’intimazione del decreto. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per due terzi a carico di __________ __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
C. __________ __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 28 marzo 1997 in cui propone che, concesso al ricorso effetto sospensivo, l’obbligo di pagamento sia annullato o quanto meno ridotto a fr. 2000.–, che gli oneri processuali siano divisi a metà e che le ripetibili siano compensate. Non sono state chieste osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art. 159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/ Reusser/Geiser (Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Bühler/Spühler (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/ Steck (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 540 seg.). Comunque si opini al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.; Bräm, op. cit., nota
138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
2. L’appellante adduce di non avere risorse sufficienti per erogare alla moglie la cifra fissata dal primo giudice. Fa valere che i risparmi della coppia consistono nel saldo di due conti bancari, l’uno di fr. 20 203.95 (il 15 marzo 1996), l’altro di fr. 7277.50 (il 29 dicembre 1995). Tali attivi vanno considerati alla stregua di acquisti, onde una spettanza personale di fr. 13 740.70, su cui un pagamento di fr. 5000.– inciderebbe nella misura del 37%. Ciò offenderebbe il senso di giustizia e dell’equità. Un importo di fr. 2000.– è il massimo di quanto si potrebbe riconoscere alla moglie, volendo dar prova di generosità e prescindendo dalla parità di trattamento fra coniugi.
3. In realtà il convenuto parte dalla fallace premessa che la provvigione *ad litem* non debba essere rimborsata e che non si possa nemmeno compensarne l’ammontare con crediti dell’altro coniuge in liquidazione del regime dei beni matrimoninali. Le cose stanno diversamente. Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto bensì il giorno della litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC), tuttavia il costo di una causa di separazione o di divorzio è ancora – come si è spiegato poc’anzi – un debito dell’unione coniugale. Il coniuge che ha stanziato una provvigione *ad litem* può chiedere perciò al giudice del divorzio (non al giudice delle misure provvisionali) che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm, op. cit., n. 135 ad art. 159 CC verso il basso). Il giudice del divorzio deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza e dell’ammontare dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 553 con richiami). Asserire sin da oggi, perciò, che una provvigione *ad litem* di fr. 5000.– riduca del 37% quanto spetterà al marito in liquidazione del regime matrimoniale è prematuro. Ciò esclude già a un primo e sommario esame che il decreto del Pretore possa essere modificato per un motivo del genere.
4. Un’altra questione è sapere se l’importo di fr. 5000.– sia eccessivo per rapporto alla capacità economica dell’appellante o al presumibile onorario che la moglie dovrà pagare all’avvocato. Riguardo al primo interrogativo però l’appellante si limita a evocare una sua disponibilità finanziaria di fr. 13 740.40, che non basta – da sola – a far apparire esagerato l’importo di fr. 5000.– fissato dal Pretore. Quand’anche il marito non si vedesse rimborsare alcunché dalla moglie, infatti, la somma residua apparirebbe ancora sufficiente a garantire il suo proprio patrocinio. Circa il presumibile onorario dell’avvocato della moglie, l’appellante non spende una parola, salvo rinviare la controparte all’istituto dell’ assistenza giudiziaria. Rinvio ingiustificato – come detto – finché i beni dell’unione coniugale bastano per sopperire alle spese del processo. Ne segue che l’appello, manifestamente infondato, è sprovvisto di buon diritto.
5. L’emanazione del presente giudizio rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
6. Gli oneri processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili all’ appellata, cui il gravame non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria e richiamato l’art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario