Withdrawal of Main Appeal Renders Cross-Appeal Defunct and Addresses Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning divorce proceedings where the primary appellant later withdrew their appeal due to a global settlement, the court struck the case from the rolls, confirming that the withdrawal of the main appeal renders the accessory cross-appeal defunct. The court determined that the withdrawing party must generally bear the procedural costs, but given the parties' agreement to leave expenses with the party who advanced them and compensate costs awards, only a reduced court fee would be charged to the main appellant, while the opposing party was granted legal aid due to indigence and the non-frivolity of their position.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CC; Withdrawal of Main Appeal Renders Cross-Appeal Defunct and Addresses Costs: The court determined that the withdrawing party must generally bear the procedural costs, but given the parties' agreement to leave expenses with the party who advanced them and compensate costs awards, only a reduced court fee would be charged to the main appellant, while the opposing party was granted legal aid due to indigence and the non-frivolity of their position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to equitably reduce the court fee due to the parties' willingness to settle the dispute.
Cited in the preamble leading to the final orders, although the specific effect is not detailed in the dispositive numbers.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00036 · Lugano 9 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da
__________ __________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ ____________________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;
costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;
osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di regola, sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;
considerato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato ritirato;
ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell’appello principale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante principale, compensate le ripetibili.
3. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
4. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l’appello adesivo.
5. __________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ - __________.
6. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria