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11.1997.33 • TRAC TI 11.1997.33 Generato dall'IA

Provisional Spousal Support Appeal Dismissed for Failure to Specify Monetary Relief

Numero d'incarto 11.1997.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a case concerning provisional spousal support, one party appealed a lower court order that confirmed a prior agreement and fixed a monthly alimony payment, alongside an order for salary withholding and costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, in pecuniary disputes like provisional alimony matters, the appeal document must explicitly state the requested monetary amounts, a formal requirement the appellant failed to meet by not specifying the amount they sought in place of the contested order.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC; Provisional Spousal Support Appeal Dismissed for Failure to Specify Monetary Relief: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, in pecuniary disputes like provisional alimony matters, the appeal document must explicitly state the requested monetary amounts, a formal requirement the appellant failed to meet by not specifying the amount they sought in place of the contested order.

Parole chiave

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pagamento provvisorio controversie patrimoniali misure cautelari nel divorzio durata del mantenimento post-matrimoniale caso di rigore coniugale reddito ipotetico del coniuge Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 313bis CPC

Cited as the basis for the procedural decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00033 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 22 novembre 1996 da

__________ __________, __________ __________ (__________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 22 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto davanti alla Pretura del Distretto di Leventina istanza di provvedimenti cautelari nei confronti del marito __________ __________, chiedendo un contributo alimentare pendente causa di fr. 435.–, corrispondenti a Lit. 500’000, la trattenuta salariale di tale importo e infine una provvigione *ad litem* di fr. 2’000.–;

che all’udienza del 13 dicembre 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste di giudizio, alle quali si è opposto il convenuto;

che in tale occasione le parti hanno notificato mezzi di prova e hanno concordato di regolare l’assetto cautelare confermando gli accordi sottoscritti e omologati a suo tempo dal Tribunale di Sondrio, in forza dei quali il convenuto si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di Lit. 500’000 (doc. A);

che nelle more dell’istruttoria il Pretore ha emanato il giorno stesso un decreto cautelare con cui ordina alla ditta __________ __________ __________, datrice di lavoro del convenuto, di trattenere mensilmente dallo stipendio di quest’ultimo l’importo di fr. 435.– e di versarlo all’istante;

che conclusa l’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del 21 gennaio 1997, in cui hanno ribadito le rispettive domande di giudizio;

che con decreto cautelare del 12 febbraio 1997 il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare mensilmente alla moglie il controvalore in franchi svizzeri di Lit. 500’000, ha confermato la trattenuta salariale e ha posto la tassa di giudizio di fr. 50.– e le spese di fr. 90.– a carico del convenuto, il quale è anche stato tenuto a stanziare alla controparte fr. 800.– per ripetibili;

che contro tale decreto __________ __________ ha introdotto un appello del 24 febbraio 1997 in cui chiede l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione del contributo alimentare in “l’importo di fr. ...” ;

che l’appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);

che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sui contributi alimentari provvisionali – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);

che in concreto l’appellante critica la determinazione del contributo alimentare provvisionale decisa dal Pretore, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sia l’importo da stabilire in riforma del decreto impugnato;

che pertanto l’appello del convenuto, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;

che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni;

richiamato l’art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria