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11.1997.22 • TRAC TI 11.1997.22 Generato dall'IA

Husband's Inheritance Certificate Upheld on Appeal Despite Procedural Errors in Initial Hearing

Numero d'incarto 11.1997.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against the decision of a lower court judge who upheld the issuance of an inheritance certificate naming the deceased's husband as the sole heir, based on two holographic wills, despite the appellant, the deceased's sister and legal heir, not having received timely notification or copies of the wills. The appellate court dismissed the appeal as largely time-barred and procedurally flawed because the attempt to challenge the certificate was significantly delayed from the date of knowledge, and the claim for annulment was unfounded as the failure to serve copies to all interested parties or invite all heirs to the publication hearing, while a procedural error by the first instance judge, did not invalidate the certificate itself, leading to the confirmation of the original judgment and imposition of appeal costs on the appellant for pursuing a largely superfluous procedure.

Regesto Legislator

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Art. 559 cpv. 1 CC, Art. 559 CC, Art. 3 LAC, Art. 360 cpv. 1 CPC, Art. 360 CPC, Art. 360 cpv. 2 CPC; Husband's Inheritance Certificate Upheld on Appeal Despite Procedural Errors in Initial Hearing: The appellate court dismissed the appeal as largely time-barred and procedurally flawed because the attempt to challenge the certificate was significantly delayed from the date of knowledge, and the claim for annulment was unfounded as the failure to serve copies to all interested parties or invite all heirs to the publication hearing, while a procedural error by the first instance judge, did not invalidate the certificate itself, leading to the confirmation of the original judgment and imposition of appeal costs on the appellant for pursuing a largely superfluous procedure.

Parole chiave

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certificato ereditario testamento olografo notificazione della decisione validità del testamento audizione delle parti ritardi procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 91 II 182
Se invece, nel corso del mese che segue la comunicazione predetta, si manifesta opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

The appellate costs are imposed on the appellant based on the general rule regarding the allocation of costs following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00022 · Lugano, 16 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretaria: · Baranovic

visto l’appello del 5 febbraio 1997 presentato da

__________ (__________) __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro l’emanazione del certificato ereditario da parte del Pretore del Distretto di Riviera (inc. __________.__________.__________) nella successione fu __________ __________ nata __________ (1920-1990), già in __________, certificato emesso su richiesta del notaio

avv. __________ __________ __________, __________,

e dal quale risulta come unico erede

__________ __________, già in __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il

febbraio 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ 1990 è deceduta al suo ultimo domicilio di __________, senza figli, __________ __________ nata __________ (1920), moglie di __________, attinente di __________. In due testamenti olografi del __________ 1960 e del __________ 1970, testualmente identici, essa ha disposto:

Io sottoscritta dichiaro di nominare quale mio unico erede mio marito __________ __________.

In fede

__________ *__________ -__________*

Entrambi i testamenti sono stati pubblicati il 2 maggio 1990 davanti al Pretore del Distretto di Riviera dal notaio __________ __________ __________, che il 25 giugno successivo ha postulato il rilascio del certificato ereditario. In accoglimento della richiesta, il Pretore ha attestato il 26 giugno 1990 che unico erede di __________ __________ era il marito. __________ __________ è deceduto il __________ 1996.

B. __________ __________, sorella della defunta, ha scritto al Pretore il

16 dicembre 1996, dolendosi di non avere mai ricevuto copia dei testamenti e censurando di nullità, per tale motivo, il certificato ereditario. Il Pretore le ha risposto il 23 dicembre 1996 nel senso che l’omissione non inficiava la validità del certificato. __________ __________ ha introdotto allora, il 13 gennaio 1997, una formale istanza perché fosse annullato il certificato ereditario e fosse ordinato al notaio __________ __________ __________ di trasmetterle copia autentica dell’atto con cui erano state pubblicate le due disposizioni di ultima volontà. Con sentenza del 29 gennaio 1997 il Pretore, pur invitando il notaio a trasmettere a __________ __________ copia dei testamenti, ha respinto la domanda e ha posto le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico della richiedente.

C. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha presentato il 5 febbraio 1997 un appello (“ricorso”) inteso a ottenere che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – la sua domanda sia accolta, se non integralmente almeno nella misura in cui riguarda l’ordine da impartire al notaio __________ __________ __________, e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Né il notaio __________ né gli eredi fu __________ __________ hanno formulato osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto: 1. L’art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Se invece, nel corso del mese che segue la comunicazione predetta, si manifesta opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L’eredità rimane allora in possesso provvisorio degli eredi legittimi (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 10 e 26 ad art. 559 CC), ma l’autorità può – se occorre – designare un amministratore (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 647 in basso e 658 in alto). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario o a istituzioni di erede, l’ammi-nistratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Agli opponenti incomberà poi di promuovere in tempo utile le azioni di nullità o di riduzione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 202 in alto; Piotet, op. cit., pag. 649 in fondo).

2. Il certificato ereditario è rilasciato dal Pretore, su richiesta di un erede istituito, con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può – ravvisandone l’opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201). Nessuna norma prevedendo che il certificato ereditario debba essere comunicato anche agli eredi legittimi, il termine di ricorso comincia a decorrere – per costoro – dal momento in cui hanno avuto conoscenza del certificato (I CCA, sentenza del 25 novembre 1997 in re B., consid. 2 in fine).

3. In concreto il Pretore ha emesso il certificato litigioso il 26 giugno 1990. __________ __________ ne ha acquisito conoscenza al più tardi il 16 dicembre 1996 (lettera al Pretore: doc. B), sicché – avesse inteso impugnarlo – avrebbe dovuto appellare nei dieci giorni successivi a quella data (termine non sospeso dalle ferie giudiziarie: art. 369 cpv. 3 CPC). Sempre che, evidentemente, a distanza di sei anni la contestazione fosse ancora di qualche interesse. Comunque sia, si volesse anche considerare alla stregua di un appello l’istanza del 13 gennaio 1997, il gravame risulterebbe manifestamente tardivo e come tale irricevibile. Tutt’al più avrebbe potuto essere trattata come appello la lettera al Pretore del 16 dicembre 1996 (doc. B). A parte il fatto però che rimarrebbe da accertare il momento preciso in cui l’inte-ressata ha avuto conoscenza del certificato ereditario, anche in tal caso il gravame non sarebbe stato destinato a miglior sorte.

a) Con la citata lettera l’interessata postulava – come detto – l’annullamento del certificato ereditario perché non le era stata recapitata copia dei due testamenti. L’art. 558 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che, pubblicato il testamento, “tutti i partecipanti all’eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne”. Nel Cantone Ticino tale compito incombe al notaio che procede alla pubblicazione, il quale deve inviare le copie del testamento “a ogni interessato indicatogli dal Pretore” (art.

83 cpv. 1 in fine LAC). Nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto invitare d’ufficio il notaio, quindi, a spedire copia dei testamenti non solo all’erede istituito, ma anche a __________ __________, eredi legittima (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 558 CC; v. anche Tuor/

Picenoni, op. cit., nota 1 ad art. 558 CC; Piotet, op. cit., pag. 639 in alto; Druey, op. cit., pag. 201 n. 12). Ciò non basta tuttavia per

inficiare di nullità la procedura di pubblicazione (Escher, op. cit., n. 4 ad art. 558 CC). A maggior ragione non basta per chiedere l’invalidazione del certificato ereditario.

b) Si aggiunga che la procedura di pubblicazione non è infirmata nemmeno dall’omessa citazione degli eredi alla relativa udienza. Certo, gli eredi devono essere invitati ad assistere, in quanto siano conosciuti dall’autorità (art. 557 cpv.

2 CC), e nel Cantone Ticino tale obbligo incombe al Pretore (art. 81 cpv. 2 in fine LAC). L’omessa convocazione degli eredi non influisce però sull’efficacia della pubblicazione (Tuor/Picenoni, op. cit., nota 3 in fine ad art. 557 CC). Il problema di sapere se il Pretore potesse delegare siffatte convocazioni al notaio che procede alla pubblicazione (art. 80 LN) – senza per altro controllare, com’è avvenuto nel caso specifico – può rimanere indeciso, la Camera civile di appello non essendo autorità di vigilanza sull’operato delle giurisdizioni di primo grado. Sia come sia, in ultima analisi, il certificato ereditario litigioso rimane valido anche se alla pubblicazione del testamento non è stato invitato ad assistere alcun erede.

4. Rimane da esaminare se, indipendentemente da quanto precede, debba essere ordinato al notaio di inviare alla richiedente una copia delle due disposizioni testamentarie pubblicate. Se non che, la domanda figurava solo nell’istanza del 13 gennaio 1997, come si è detto irricevibile, mentre nella lettera del 16 dicembre 1996 non ne era cenno. Potrebbe quindi essere dichiarata d’acchito improponibile. A ogni buon conto giova ricordare che, nei considerandi della sentenza impugnata, il Pretore ha già invitato il notaio a trasmettere all’interessata le copie richieste (pag. 3 in fondo). Che il notaio vi si rifiuti, esponendosi al rischio di sanzioni disciplinari (art. 118 segg. LN), non è preteso nemmeno dalla ricorrente. La questione si rivela pertanto senza oggetto.

5. L’interessata lamenta la circostanza che il Pretore le abbia addebitato gli oneri processuali del proprio giudizio, quantunque non le possano essere rimproverate colpe di alcun genere. Su questo unico punto il “ricorso” del 5 febbraio 1997 è ricevibile, ma non le giova. L’appellante dimentica invero di avere presentato, il 13 gennaio 1997, una formale istanza non solo all’infuori di ogni procedura (quando il termine per impugnare il certificato ereditario era ormai decorso), ma finanche priva di consistenza, la richiesta di annullare il certificato identificandosi sostanzialmente con quella – infondata, come si è appena visto

– contenuta nella lettera del 16 dicembre 1996. In realtà essa aveva ragione su un solo punto: quello di ottenere copia delle disposizioni testamentarie pubblicate dal notaio. A tale scopo bastava però una semplice richiesta al Pretore e in ogni modo ciò non giustificava il prospettato annullamento del certificato ereditario. Non vi è ragione dunque perché l’appellante non sopporti spese da essa medesima cagionate.

6. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto anche della circostanza che il “ricorso” è stato introdotto non senza leggerezza, nell’ambito di una procedura giudiziaria superflua e senza possibilità di successo. Per il resto non si giustifica invece di assegnare ripetibili, non essendo state formulate osservazioni né dal notaio né dagli eredi fu __________ __________, i quali non hanno nemmeno ritirato l’intimazione del “ricorso” (onde l’inutilità di intimare loro l’attuale sentenza, priva per altro di effetti pratici nei loro confronti).

7. L’emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria