Cellar Possession Dispute Over Expired Loan Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sued to regain possession of several cellars, claiming the respondents were occupying spaces they were not entitled to, but the lower court rejected the possessory action, finding no "illicit violence" as the occupation stemmed from a provisional loan agreement during building renovations. The appellate court upheld this decision, reasoning that the failure of the occupants to return the premises after the loan expired does not constitute the requisite illicit violence for a possessory action under civil law; instead, the proper recourse for the owner, who is the indirect possessor, would be an eviction procedure, rendering the appeal manifestly unfounded and rendering requested evidentiary measures unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 927 cpv. 1 CC, Art. 928 cpv. 1 CC, Art. 305 CO, Art. 927 CC, Art. 928 CC, Art. 322 lett. b CPC; Cellar Possession Dispute Over Expired Loan Agreement: The appellate court upheld this decision, reasoning that the failure of the occupants to return the premises after the loan expired does not constitute the requisite illicit violence for a possessory action under civil law; instead, the proper recourse for the owner, who is the indirect possessor, would be an eviction procedure, rendering the appeal manifestly unfounded and rendering requested evidentiary measures unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected using the simplified procedure provided by this article.
Used to impose procedural costs upon the losing appellant.
Testo completo
Incarto n.. 11.97.00202 · Lugano 17 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza dell’11 settembre 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ ed __________ __________, __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 21 novembre 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale hanno costituito il 28 giugno 1995 una proprietà per piani prima della riattazione dello stabile;
che a __________ __________ è stata attribuita le proprietà per piani n. __________, __________, __________e __________, corrispondenti agli appartamenti n. __________, __________, __________ e _, con diritto d’uso esclusivo sulle cantine E, F, G e H;
che __________ ed __________ __________ sono gerenti dell’esercizio pubblico denominato “__________ -__________ __________ __________ ”, che costituisce la proprietà per piani n. __________, attribuita ad __________ __________ __________ e al quale competono in uso esclusivo le cantine A e D;
che con istanza dell’11 settembre 1997 __________ __________ ha promosso davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, un’azione possessoria contro __________ e __________ __________ per ottenere la riconsegna delle cantine F, G e H, da loro occupate;
che alla discussione del 26 settembre 1997 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si sono opposti i convenuti, entrambe le parti offrendo mezzi di prova;
che, ultimata l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio al dibattimento finale del 7 novembre 1997;
che, statuendo il 21 novembre 1997 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’azione per il motivo che non si ravvisava in concreto alcuna illecita violenza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico dell’istante, tenuta a rifondere ai convenuti un’indennità di fr. 300.– per ripetibili;
che __________ __________ è insorta contro tale sentenza con un appello del 4 dicembre 1997 nel quale chiede – previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo – che la sua istanza sia accolta, subordinatamente che sia fatto ordine ai convenuti di riconsegnare la cantina F e che siano assunte in appello le prove rifiutate dal primo giudice (sopralluogo e audizione di una testimone);
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto: che l’istante ha introdotto una generica “azione possessoria”, senza precisare se si tratti di un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC);
che la differenza non è irrilevante già per la circostanza che nell’ambito di un’azione di manutenzione la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio
diritto prevalente: l’azione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365);
che in ogni modo quest’ultimo requisito (“atto di illecita violenza”) è, secondo il testo stesso della legge, un presupposto comune alle due azioni;
che in concreto il primo giudice ha respinto l’azione proprio perché non ha riscontrato alcuna illecita violenza, l’occupazione delle cantine essendo avvenuta con il consenso della proprietaria;
che l’appellante contesta l’argomentazione del primo giudice, ma ribadisce di aver concesso ai convenuti l’uso provvisorio delle cantine litigiose nel corso dei lavori di riattazione dell’immobile, senza chiedere alcun corrispettivo, ammettendo così di aver dato in comodato (art. 305 CO) ai convenuti i locali oggetto della vertenza;
che la mancata restituzione dell’oggetto alla scadenza del contratto stipulato con il proprietario, possessore indiretto, non configura un atto di illecita violenza, tanto più che la situazione di fatto – come del resto ammette esplicitamente l’appellante – non è mutata (Stark, op. cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC), così che non è proponibile né un’azione di reintegra né un’azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC; SJ 1984 pag. 525, SJ 1994 pag. 557; I CCA, sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. SA c. R. D., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 10 in alto);
che, ciò posto, il gravame può essere deciso senza assumere in appello le prove rifiutate dal primo giudice (art. 322 lett. b CPC), inutili ai fini del giudizio poiché inidonee a dimostrare l’eventuale illecita violenza e tese solo a rendere verosimili circostanze irrilevanti ai fini dell’azione possessoria, come i lavori che sarebbero stati eseguiti dai convenuti senza il consenso della proprietaria (sopralluogo) e l’urgenza dell’istante di poter disporre delle cantine (audizione testimoniale);
che le argomentazioni dell’appellante sulla malafede dei convenuti non sono pertinenti, dal momento che nel caso concreto difetta il requisito essenziale di un’azione possessoria, ossia l’illecita violenza;
che trattandosi della fine di un comodato, l’istante avrebbe dovuto promuovere – se mai – una procedura di sfratto (art. 506 segg. CPC);
che a giusta ragione pertanto il primo giudice ha respinto l’azione possessoria;
che l’appello, manifestamente infondato, può essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313*bis* CPC;
che l’emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dall’appellante;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alle controparti, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ ed __________ __________, __________ -__________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria