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11.1997.200 • TRAC TI 11.1997.200 Generato dall'IA

Divorce Legal Aid Revocation Retroactivity Appeal

Numero d'incarto 11.1997.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an action for divorce following a previous judicial separation, both parties appealed a lower court decision that revoked their previously granted legal aid, effective retroactively to the date of the judgment. The appellate court reasoned that the revocation of legal aid, even if justified by the non-disclosure of an asset (an apartment), cannot have retroactive effect and is only valid prospectively, meaning the initial grant covered all prior legal costs, including the lower court proceedings and the justice fee up to the date of the judgment. Consequently, the appeals against the revocation were considered moot as they addressed an effect that would not occur retroactively, leading the court to reject the appeals but grant legal aid for the appeal procedure itself due to the parties' good faith reliance on the lower court's reasoning regarding retroactivity, while waiving fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 158 cpv. 1 CPC, Art. 162a CPC, art. 313*bis* CPC; Divorce Legal Aid Revocation Retroactivity Appeal: The appellate court reasoned that the revocation of legal aid, even if justified by the non-disclosure of an asset (an apartment), cannot have retroactive effect and is only valid prospectively, meaning the initial grant covered all prior legal costs, including the lower court proceedings and the justice fee up to the date of the judgment. Consequently, the appeals against the revocation were considered moot as they addressed an effect that would not occur retroactively, leading the court to reject the appeals but grant legal aid for the appeal procedure itself due to the parties' good faith reliance on the lower court's reasoning regarding retroactivity, while waiving fees and costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di divorzio gratuito patrocinio azione di separazione revoca dell'annullamento spese legali entrata in giudicato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Cited as the procedural basis for deciding the appeals using the simplified procedure.

art. 158 cpv. 1 CPC

Mentioned in the reasoning section concerning the power to revoke legal aid, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-5). Therefore, it is excluded based on the rules.

art. 162a CPC

Mentioned in the reasoning section regarding the possibility of reclaiming costs later, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-5). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00200 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa

con petizione del 9 aprile 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________) contro

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 2 dicembre 1997 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 24 novembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

2. Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3. Se deve essere accolto l’appello del 1° dicembre 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

4. Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del

6 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra __________ __________ (1944) e __________ __________ __________ __________;

che il 9 aprile 1992 __________ __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la pronuncia del divorzio e l’attribuzione di metà del valore commerciale di un appartamento situato in Italia e intestato a entrambi i coniugi;

che __________ __________ si è opposto all’azione, postulando a sua volta il divorzio in via riconvenzionale;

che il 20 giugno 1996 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che nei successivi allegati preliminari (replica e risposta riconvenzionale, duplica e replica riconvenzionale, duplica riconvenzionale) ogni coniuge è rimasto sulle proprie posizioni;

che al termine della causa le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno ribadito le loro domande di giudizio, rinunciando al dibattimento finale;

che, statuendo il 24 novembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha mantenuto la comproprietà sull’immobile in Italia, ha revocato la decisione 20 giugno 1996 con la quale aveva concesso alle parti il beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

che entrambe le parti sono insorte contro la revoca dell’assi-stenza giudiziaria con appelli del 1° e del 2 dicembre 1997, postulando la conferma del giudizio 20 giugno 1996 e il conferimento dell’assistenza giudiziaria anche in appello;

che i gravami non sono stati oggetto di vicendevole intimazione;

Considerato

in diritto: che nel caso concreto il Pretore ha revocato l’assistenza giudiziaria concessa alle parti il 20 giugno 1996 per il motivo che queste non avevano indicato nel certificato municipale prodotto con l’istanza di essere comproprietarie di un appartamento a __________;

che l’attrice contesta la revoca retroattiva dell’assistenza giudiziaria, che sarebbe contraria al principio dell’affidamento;

che il convenuto e attore riconvenzionale, a sua volta, si oppone alla revoca dell’assistenza giudiziaria, sia per la retroattività sia per l’assoluta indigenza delle parti, poiché l’appartamento a __________ sarebbe di scarso valore e non potrebbe essere ipotecato per reperire le liquidità necessarie al pagamento degli oneri legali e processuali;

che sulla retroattività della revoca le censure delle parti sono di principio fondate, dato che l’assistenza giudiziaria può sempre essere revocata, anche d’ufficio (art. 158 cpv. 1 CPC), ma senza effetto retroattivo e solo per il futuro (Rep. 1994 385);

che a detta del convenuto sarebbe praticamente impossibile per le parti reperire congiuntamente un credito ipotecario all’estero, ciò che escluderebbe la revoca dell’assistenza giudiziaria;

che si potrebbe interrogare se il fatto di aver sottaciuto al giudice l’esistenza di sostanza immobiliare, contrariamente agli obblighi di allegazione che incombono a chi chiede l’assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; SJZ 91/1995 n. 7 pag. 76; Rep. 1994 306), non giustifichi effettivamente la revoca di tale beneficio;

che il quesito può rimanere indeciso, visto che la revoca dell’as-sistenza giudiziaria vale solo per il futuro e che quindi nel caso concreto le prestazioni dei legali sono coperte dall’assistenza giudiziaria fino alla data della sentenza, ossia fino al 24 novembre 1997, di modo che la revoca non lede i loro interessi ed è senza portata pratica;

che anche la tassa di giustizia rientra nell’assistenza giudiziaria di cui beneficiano entrambe le parti fino al 24 novembre 1997;

che di conseguenza, visto che il dispositivo del Pretore sulla revoca dell’assistenza giudiziaria deve essere interpretato nel senso che ha effetto dal 24 novembre 1997, entrambi gli appelli cadono nel vuoto;

che a ogni modo l’esistenza di sostanza immobiliare in Italia potrebbe configurare un caso di applicazione del nuovo art. 162a CPC, secondo il quale se il beneficiario dell’assistenza giudiziaria può successivamente pagare, lo Stato può chiedere, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la rifusione degli importi assunti o versati;

che gli appelli possono essere decisi così con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che nonostante l’esito dei gravami le parti possono essere ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello, essendo stati indotte in buona fede a ricorrere dalle motivazioni della sentenza impugnata, dalla quale traspariva l’intento del Pretore di revocare l’assistenza giudiziaria con effetto retroattivo;

che a ogni modo si terrà conto nella tassazione delle note d’onorario dei legali della stringatezza dei gravami;

che viste le particolarità della fattispecie si può rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, gli appelli non essendo nemmeno stati intimati;

Per questi motivi,

richiamato l’art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L’appello di __________ __________ __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. L’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

3. __________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

4. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.

5. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

6. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria