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11.1997.188 • TRAC TI 11.1997.188 Generato dall'IA

Heirs' Suit for Nullity of Real Estate Donation and Appeal Admissibility Ruling

Numero d'incarto 11.1997.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved heirs seeking the nullity of a real estate donation made by two sisters to their nephew in 1992, with the initial court finding the donation void due to the donor being in error regarding the power of attorney used for one sister's signature and ordering the property share returned to the estate. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested the lower court's judgment be annulled and the case returned without clearly stating the grounds for annulment or requesting a specific reform of the decision, which is required under procedural rules, particularly since the appellant was represented by counsel.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Heirs' Suit for Nullity of Real Estate Donation and Appeal Admissibility Ruling: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested the lower court's judgment be annulled and the case returned without clearly stating the grounds for annulment or requesting a specific reform of the decision, which is required under procedural rules, particularly since the appellant was represented by counsel.

Parole chiave

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nullità procedurale erede sostanza immobiliare procura donazione successione del defunto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

Cited as the primary procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to clearly state the claims.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the event of losing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00188 · Lugano 23 marzo 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Giani e R. Bernasconi, supplente

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __/____ __ (nullità di donazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa

con petizione del 3 giugno 1993 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 ottobre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza 15 ottobre 1997 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A.

Con atto pubblico del 23 settembre 1992, n. __________ del notaio __________ __________ le sorelle __________ e __________ __________ hanno donato al nipote __________ __________ le loro quote di comproprietà della particella n. __________RFD di __________, sezione __________. Alla rogazione dell’atto hanno partecipato __________ __________ e __________ __________, che ha agito per sé e per la sorella __________ sulla base di una procura firmata da quest’ultima il 22 settembre 1992, autenticata il medesimo giorno dal notaio rogante.

__________ __________ è __________ a __________ -__________ il __________ __________ 1992, lasciando quali eredi la sorella __________ __________ e i nipoti __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.

B. Con petizione 3 giugno 1993 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, __________ __________o, chiedendo l’accertamento della nullità della donazione 23 settembre 1992, subordinatamente l’annullamento della donazione e la reintegrazione del bene immobiliare nella successione fu __________ __________, nonché la reintegrazione nel compendio ereditario di tutti i beni mobili di spettanza della successione in possesso di __________ __________. In via cautelare gli attori hanno instato per l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sul foglio particella n. __________RFD di __________, sezione __________, proprietà di __________ __________. Il convenuto si è opposto alla domanda cautelare.

C. Nella sua risposta

21 ottobre 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

Con decreto del 21 maggio 1994, il Pretore ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha ordinato l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n. __________RFD di __________, sezione __________.

D. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 12 maggio 1995. Gli attori hanno specificato e diminuito le proprie domande di giudizio, abbandonando la domanda subordinata e la richiesta di reintegrare il mobilio nella massa successoria. Il convenuto, dal canto suo, ha mantenuto l’opposizione alla petizione. Con sentenza del 7 agosto 1995, il Pretore ha constatato la nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la reintegrazione della quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel compendio successorio fu __________ __________.

E. A seguito dell’appello presentato il 19 settembre 1995 da __________ __________, questa Camera ha dichiarato nulla la sentenza del Pretore e ha fissato agli attori un termine di trenta giorni per integrare la petizione con la partecipazione di tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ __________ (__________.__________.__________).

F. Il 19 febbraio 1997 gli attori hanno completato la petizione e con decreto del 7 agosto 1997 il Pretore ha dichiarato validi tutti gli atti di causa seguenti la petizione, salvo la sentenza del 4 agosto 1995, citando le parti per il dibattimento finale del

15 ottobre 1997. In questa occasione le parti hanno ribadito le loro domande.

G. Statuendo il 15 ottobre 1997, il Pretore, in accoglimento della petizione, ha constatato la nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la reintegrazione della quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel compendio successorio fu __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico degli attori per 1/4 e a carico del convenuto per 3/4, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere agli attori un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 2’000.–.

H. __________ __________ è insorto contro la predetta sentenza con appello del 29 ottobre 1997 in cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata e l’incarto ritornato al Pretore. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 1997 __________ __________, __________, __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore, sulla base delle diverse testimonianze assunte, è giunto al convincimento secondo il quale al momento della firma della procura che legittimava la sorella __________ a sottoscrivere il rogito con il quale ha donato al nipote __________ la sua quota di comproprietà della particella n. __________RFD di __________, __________ __________ era in errore sia sul contenuto della procura sia sul contenuto e la portata del mandato conferito alla sorella. Egli ha pertanto constatato la nullità della donazione e ha ordinato la reintegrazione della quota di comproprietà nel compendio successorio fu __________ __________.

2. Nell’appello il convenuto chiede che la sentenza sia annullata e l’incarto trasmesso al Pretore affinché proceda nei suoi incombenti. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Lo scopo dell’appello è quello di sottoporre a una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, dandosi il caso, a riformarlo con un diverso giudizio che quello sostituisce. Non adempie tali requisiti, e va pertanto dichiarato inammissibile, l’appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile venga annullata con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi di annullamento della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). In particolare l’annullamento di una sentenza non può avvenire per motivi di merito e invano nell’appello si cercano gli atti della procedura che dovrebbero essere annullati (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC), ragione per cui il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.Si aggiunga che un minor rigore processuale non si giustifica quando l’appellante è rappresentato da un avvocato (Cocchi/Trezzini, loc. Cit.), come è il caso in concreto.

3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili d’appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 500.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

- avv. __________ __________, __________;

- avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria