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11.1997.185 • TRAC TI 11.1997.185 Generato dall'IA

Paternity Appeal Dismissed for Procedural Defect; Costs Apportioned

Numero d'incarto 11.1997.185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a paternity and maintenance action where the lower court declared paternity and ordered a monthly maintenance contribution, the appellate court declared the primary appeal inadmissible because the appellant failed to specify the precise amount of the retroactive maintenance contribution sought, as required by procedural rules for pecuniary disputes. Consequently, the cross-appeal became moot, and the court also determined that the cross-appeal would likely have been rejected on the merits had it been considered, leading to the principal appellant bearing the costs of the main appeal and the cross-appellant bearing the costs of the mooted cross-appeal.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 314 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG; Paternity Appeal Dismissed for Procedural Defect; Costs Apportioned: Consequently, the cross-appeal became moot, and the court also determined that the cross-appeal would likely have been rejected on the merits had it been considered, leading to the principal appellant bearing the costs of the main appeal and the cross-appellant bearing the costs of the mooted cross-appeal.

Parole chiave

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azione di paternità spese di procedura norme di procedura spese di manutenzione deduzione degli alimenti per figli procedura di annullamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 5 CPC

Cited as the rule rendering the main appeal inadmissible due to lack of precise conclusions.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

Cited as the rule defining the requirement for precise conclusions in the appeal, which was not met by the main appellant.

art. 314 CPC

Cited as the procedural basis under which the ancillary appeal became moot due to the inadmissibility of the main appeal.

art. 21 LTG

Cited for the reduction of the court fee due to the main appeal being dismissed without a merits examination.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for assigning the procedural costs of the main appeal to the losing appellant.

art. 64 LTG

Cited for rejecting the request for legal aid for the main appeal because the appeal was manifestly inadmissible.

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Testo completo

Incarto n.: 11.97.00185 · Lugano 27 agosto 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 22 febbraio 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

3. Se dev’essere accolto l’appello adesivo presentato il 21 novembre 1997 da __________ __________ contro la medesima sentenza;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________, cittadina italiana nata il __________ __________ 1977 e residente a __________, ha convenuto il 27 febbraio 1995 __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che il convenuto fosse dichiarato suo padre e fosse tenuto a versarle un contributo alimentare mensile di fr. 4’000.–, oltre a fr. 48’000.– per contributi arretrati. Nella sua risposta del

5 aprile 1995 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nel corso dell’istruttoria, dopo l’allestimento di una perizia sulla paternità, l’attrice ha sollecitato il 12 ottobre 1995 un contributo alimentare in pendenza di causa per sopperire al costo degli studi liceali. Istruita la procedura cautelare, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e con decreto cautelare del 12 novembre 1996 ha fatto obbligo a __________ __________ di versare all’attrice un contributo mensile di fr. 1’550.– dal 12 ottobre 1995, di fr. 1’640.– dal 1° maggio 1996 e di fr. 2’250.– dal 1° novembre 1996, data d’inizio degli studi universitari (inc. __________ __________.__________e __________.__________.__________).

B. Conclusa l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel suo allegato del 16 gennaio 1997 l’attrice ha ribadito le domande di petizione. Il convenuto ha aderito all’accertamento della paternità, offrendo un contributo di mantenimento di fr. 2’000.– mensile ma opponendosi all’azione per il resto. Al dibattimento finale del 18 febbraio 1997 le parti hanno confermato i rispettivi memoriali.

C. Statuendo il 21 luglio 1997, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ e ha fatto obbligo al convenuto di stanziare alla figlia un contributo di mantenimento mensile di fr. 2’448.– fino al raggiungimento dell’autonomia economica, respingendo la richiesta di contributo retroattivo. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese di fr. 2’500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Una domanda di interpretazione presentata da __________ __________ sulla decorrenza del contributo è stata respinta dal Pretore con sentenza del 10 ottobre 1997.

D. Contro la sentenza del 21 luglio 1997 __________ __________ insorge con un appello del 30 ottobre 1997 nel quale chiede che – conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il contributo di mantenimento le sia versato dalla data della petizione (12 ottobre 1995) e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.

__________ __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo del 21 novembre 1997 postula la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 2’000.– mensili, opponendosi alla concessione dell’assistenza giudiziaria.

Nelle sue osservazioni del

22 dicembre 1997 __________ __________ conclude per la reiezione dell’appello adesivo.

Considerando

in diritto: 1. L’appellantepostula un contributo di mantenimento “adeguato al tenore di vita famigliare ed equo” per il periodo compreso tra il 22 febbraio 1995, data d’introduzione della petizione, e il 12 ottobre 1995, data di presentazione dell’istanza cautelare, senza tuttavia indicare l’entità della prestazione richiesta. Ora, l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l’enunciazio-ne completa delle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). In concreto l’appello non contiene alcuna conclusione precisa sull’ammontare del contributo che l’appellante esige, né tale importo si evince dalla motivazione del gravame. Dandosi contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi tuttavia a chiedere modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; Rep. 1993, 227; I CCA, sentenza del 31 luglio 1997 nella causa T. contro T., del 12 maggio 1995 in causa M. contro M.). Analogo principio vige del resto sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151, nota 9). Ciò posto, l’appello dell’attrice non adempie manifestamente i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC e deve essere dichiarato irricevibile.

2. L’art. 314 CPC prevede la facoltà, per la parte appellata, di formulare ricorso adesivo nelle forme e con il contenuto prescritti per l’allegato di appello. Nel caso concreto, vista l’inammissi-bilità dell’appello principale, l’appello adesivo, il cui carattere è accessorio, diventa privo di oggetto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 6 ad art. 314 CPC).

3. Spese e ripetibili dell’appello principale sono a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante deve essere respinta, il gravame risultando d’acchito irricevibile. La tassa di giustizia è tuttavia adeguatamente ridotta, per tenere conto del fatto che il gravame sfugge a un esame di merito (art. 21 LTG). L’indennità per ripetibili è commisurata alle prestazioni che sarebbero state necessarie al convenuto per eccepire l’irricevibilità dell’appello.

Per l’appello adesivo, privo di oggetto, occorre valutare sommariamente, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, quale possibilità di buon esito esso avrebbe verosimilmente avuto se non fosse diventato caduco (Rep. 1994 381, 1992 292, 1990 284). Ora, l’appellante adesivo ha postulato la riduzione a fr. 2’000.– del contributo alimentare, argomentando che lo stato d’indigenza dell’altro genitore appariva dubbio e che un minimo vitale di Lit. 800’000 pareva equo, tenuto conto del costo della vita a __________ (equiparabile a quello di __________), di modo che un contributo di mantenimento di fr. 2’000.– arrotondati risultava adeguato. Se non che, il Pretore ha accertato sulla base di precisi atti istruttori (doc. CCC, EEE, HHH, LLL, LL, MMM, sentenza pag. 5) che la madre dell’attrice non è in grado di contribuire al mantenimento della figlia. L’appellante adesivo non spende una parola per contestare tali accertamenti, limitandosi a metterli in dubbio, senza fornire però alcuna indicazione concreta che possa farli ritenere inaffidabili. Visti i precisi accertamenti del Pretore, l’argomentazione sarebbe quindi riuscita sprovvista di consistenza. Per quel che concerne l’apprezzamento del fabbisogno, la ricevibilità dell’appello adesivo appare finanche dubbia (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). L’appellante non spiega infatti per quale motivo l’importo calcolato dal Pretore sarebbe eccessivo e dovrebbe essere ridotto alla cifra da lui proposta. Ad ogni modo l’appellante stesso ammette che il costo della vita a __________, dove la figlia frequenta l’università, è equiparabile a quello di __________, notoriamente di poco inferiore a quello svizzero. L’apprezzamento del Pretore, che ha stimato il fabbisogno di base dell’attrice in Lit. 1’000’000, pari a circa fr. 850.– (al tasso di cambio da lui applicato) sarebbe dunque – con ogni verosimiglianza – resistito alla critica, tenuto conto anche dell’elevato tenore di vita del padre e delle sue disponibilità economiche (sentenza, pag. 3 e 4). Ciò posto, l’appello adesivo, nella misura in cui sarebbe risultato ricevibile, sarebbe stato verosimilmente respinto. I relativi costi devono di conseguenza essere sopportati dall’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurate alla stringatezza delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello principale è irricevibile.

2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell’appellante principale, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

4. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

5. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante adesivo, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

6. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria