Withdrawal of Appeal and Procedural Costs in Separation Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal proceeding stemming from a separation action, one party withdrew their appeal, causing the accessory cross-appeal to lapse; the court reasoned that the withdrawal of the main appeal mandates that the withdrawing party bear the procedural costs, including reimbursing the opposing party for reasonable attorney fees, and ordered a reduction in the court fee because the case did not conclude with a judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Procedural Costs in Separation Action: sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the adequate reduction of the court fee because the case did not end with a decision on the merits.
Cited as the legal basis for the orders concerning the withdrawal and procedural consequences.
Testo completo
Incarto n.. 11.97.00183 · Lugano 22 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 22 maggio 1992 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo;
ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia unica fr. 250.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria