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11.1997.183 • TRAC TI 11.1997.183 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal and Procedural Costs in Separation Action

Numero d'incarto 11.1997.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal proceeding stemming from a separation action, one party withdrew their appeal, causing the accessory cross-appeal to lapse; the court reasoned that the withdrawal of the main appeal mandates that the withdrawing party bear the procedural costs, including reimbursing the opposing party for reasonable attorney fees, and ordered a reduction in the court fee because the case did not conclude with a judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Procedural Costs in Separation Action: sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.

Parole chiave

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riduzione della mercede d'avvocato spese di procedura desistenza dall'azione rinvio ad separatum utile separazione dei coniugi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 496
59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited to justify the adequate reduction of the court fee because the case did not end with a decision on the merits.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for the orders concerning the withdrawal and procedural consequences.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00183 · Lugano 22 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con petizione del 22 maggio 1992 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo;

ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria