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11.1997.18 • TRAC TI 11.1997.18 Generato dall'IA

Paternity and Child Support Maintenance Quantum Appeal

Numero d'incarto 11.1997.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court ruling that established paternity and set child support obligations, where the appellant father primarily contested the quantum of the ordered maintenance contribution. The court reasoned that the appellant's challenges to his minimum living expenses, including arguments about higher rent and inclusion of an automobile loan repayment in his expenses, were unmeritorious because the evidence did not support the higher figures and debt repayment takes a subordinate position to child support obligations. Even under the most favorable calculation scenario presented by the appellant, considering a lower income and higher expenses, a sufficient surplus remained to cover the original maintenance contribution, leading the court to reject the appeal and uphold the lower court's maintenance decision.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 157 CPC, Art. 36 cpv. 3 LTG; Paternity and Child Support Maintenance Quantum Appeal: The court reasoned that the appellant's challenges to his minimum living expenses, including arguments about higher rent and inclusion of an automobile loan repayment in his expenses, were unmeritorious because the evidence did not support the higher figures and debt repayment takes a subordinate position to child support obligations. Even under the most favorable calculation scenario presented by the appellant, considering a lower income and higher expenses, a sufficient surplus remained to cover the original maintenance contribution, leading the court to reject the appeal and uphold the lower court's maintenance decision.

Parole chiave

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mantenimento del figlio reddito minimo obbligazioni alimentari allegazione motivata discendente rimborso del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 109 II 198
Tali principi, destinati a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for declaring a change of domicile (new fact) inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the outcome of the decision (loser pays).

art. 157 CPC

Applied to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked good grounds ('buon diritto').

art. 36 cpv. 3 LTG

Cited for the rule regarding the taxation of professional fees (attorney's fees) in the context of legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00018 · Lugano 21 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione del

settembre 1995 da

__________ __________, __________ (rappresentato dalla curatrice __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________ __________, studio legale avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

3.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ ha dato alla luce il __________ 1991 il figlio __________. Con sentenza del 13 settembre 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disconosciuto la paternità di __________ __________, marito di __________, nei confronti di __________.

B. Il 15 settembre 1995 __________ __________, rappresentato dalla curatrice __________ __________, designata dalla Delegazione tutoria di Locarno, ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna una petizione intesa all’accertamento della paternità e al mantenimento contro __________ __________. Nella sua risposta del 6 novembre 1995 __________ __________ si è opposto alla petizione.

C. Esperita l’istruttoria, durante la quale è stata eseguita una perizia sull’accertamento della paternità, al dibattimento finale del 12 dicembre 1996 l’attore ha confermato le proprie domande, lasciando al Pretore la determinazione del contributo alimentare. Nel suo memoriale conclusivo del 3 dicembre 1996 il convenuto si è opposto alla petizione; in via subordinata, nel caso di accertamento della sua paternità, ha offerto un contributo di fr. 200.– mensili fino al sesto anno, di fr. 225.– mensili fino al sedicesimo anno e di fr. 250.– mensili fino al ventesimo anno di __________.

D. Statuendo il 13 gennaio 1997, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ nei confronti di __________ __________ e lo ha obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili dal 15 settembre 1995 al 29 giugno 1997, di fr. 550.– mensili fino al 29 giugno 2003, di fr. 600.– fino al 29 giugno 2007 e di fr. 700.– fino al 29 giugno 2009. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

E. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 31 gennaio 1997 in cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di ridurre il contributo a suo carico a fr. 200.– mensili fino al sesto anno di età, a fr. 225.– mensili fino al sedicesimo anno di età, a fr. 250.– mensili fino al ventesimo anno di età di __________ e a fr. 350.– mensili fino al 29 giugno 2009. Nella sue osservazioni del 24 febbraio 1997 __________ __________ insta anch’egli per l’assistenza giudiziaria e propone di respingere il gravame.

Considerando

in diritto: 1. L’accertamento della paternità dell’appellante non è più litigioso. Contestato è il contributo alimentare fissato dal Pretore a favore del figlio. Il Pretore ha determinato il fabbisogno di quest’ultimo sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ridotte del 25% per tenere conto del reddito del convenuto e del fatto che la madre è al beneficio di prestazioni assistenziali. Egli ha così fissato un fabbisogno del bambino di fr. 530.– mensili fino al 29 giugno 1997, di fr. 740.– fino al 29 giugno 2003, di fr. 785.– fino al 29 giugno 2007 e di fr. 980.– fino al 29 giugno 2009. Ha poi accertato che il convenuto disponeva di un reddito mensile netto di fr. 4336.–, che il suo fabbisogno minimo era di fr. 2’115.– e che egli doveva versare alla moglie e alla figlia __________ fr. 1’075.–. Tenuto conto che il canone di locazione era esiguo e che il convenuto doveva far fronte a un debito rateale di fr. 900.– mensili, il Pretore gli ha imposto di stanziare al figlio __________ un contributo mensile di fr. 400.– mensili fino al 29 giugno 1997, di fr. 550.– fino al 29 giugno 2003, di fr. 600.– fino al 29 giugno 2007 e di fr. 700.– fino al 29 giugno 2009.

2. L’appellante contesta il fabbisogno minimo di fr. 2’115.– che gli è stato calcolato dal Pretore. Argomenta che il canone di locazione di fr. 530.– mensili è, come ammesso dal Pretore, esiguo e deve essere aumentato a fr. 750.– mensili.

a) Dal fascicolo processuale non risulta quale sia l’effettivo canone di locazione pagato dall’appellante e nell’atto di pignoramento redatto dall’Ufficio di esecuzioni di __________ risulta un importo di fr. 480.– mensili, inferiore a quanto stabilito dal primo giudice. Contrariamente all’opinione dell’appellante, a nulla giova l’applicazione del principio inquisitorio e della massima ufficiale illimitata. Tali principi, destinati a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2), si applicano in linea di principio anche ai genitori. Nella fissazione di contributi alimentari, questione meramente patrimoniale, l’intervento d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in presenza di un contributo manifestamente eccessivo o sproporzionato, per evitare che al genitore siano imposte prestazioni esorbitanti per rapporto alla sua capacità contributiva (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, n. 21.05, pag. 144; DTF dell’11 marzo 1996 in re

C. contro F., pubblicata in Rep. 1994 pag. 237 segg. consid. 2b). Ciò non è il caso nella fattispecie.

b) Quand’anche si volesse seguire la tesi dell’appellante, in ogni modo, la situazione non muterebbe. La giurisprudenza di questa Camera cui egli si richiama per pretendere l’aumento del suo onere di alloggio da fr. 530.– a fr. 750.– mensili si riferiva a misure provvisionali in una causa di divorzio, ambito nel quale i coniugi hanno di principio diritto a condizioni abitative rispettose del principio dell’uguaglianza. A prescindere dal fatto che in concreto i genitori dell’attore non sono mai stati sposati, l’appellante non ha neppure dimostrato quali sono gli oneri di alloggio che gravano la madre dell’attore. Sia come sia, anche se si ammettesse per il convenuto un onere di alloggio di fr. 750.– mensili, il contributo a favore del figlio non potrebbe essere ridotto, come si vedrà in seguito.

3. L’appellante chiede che gli venga riconosciuto nel fabbisogno un importo di fr. 600.– mensili, pari al rimborso rateale del debito contratto per l’acquisto di un’autovettura, a suo dire necessaria per il lavoro. Ora, a prescindere dal fatto che il convenuto non ha documentato tale costo (agli atti figura solo un verbale di consegna con una rata di noleggio diversa da quella asserita dall’appellante: doc. 7), egli non ha neppure reso verosimile di dover usare l’automobile per recarsi al lavoro a Locarno. Del resto la pretesa non era stata fatta valere in prima sede (conclu-sioni, pag. 2: fabbisogno di fr. 3’450.– mensili come fissato dall’Ufficio esecuzioni), mentre il cambiamento di domicilio da __________ a __________ è una circostanza nuova, e come tale irricevibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC).

4. Nemmeno l’onere di fr. 900.– mensili per il rimborso di un debito verosimilmente contratto con il datore di lavoro può essere inserito nel fabbisogno dell’appellante. Intanto non è dato di sapere il motivo per cui questo mutuo sia stato acceso, il convenuto non avendo fornito la benché minima spiegazione. Inoltre, l'obbligo di mantenimento verso la famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 pag. 92), motivo per cui l’appellante dovrà far fronte ai propri oneri di mantenimento verso il figlio prima di provvedere al rimborso dei debiti contratti verso terzi.

5. Infine l’appellante sostiene che il suo reddito ammonterebbe in realtà a fr. 3’970.– mensili poiché a torto il Pretore avrebbe incluso anche gli assegni familiari da lui percepiti per i due figli. La doglianza non ha portata pratica. Come si vedrà in appresso, quand’anche ci si dipartisse da un reddito di fr. 3’970.– mensili, il convenuto sarebbe comunque in grado di versare il contributo a favore dell’attore.

6. In conclusione, anche calcolando il contributo alimentare nel modo più favorevole all’appellante, ossia tenendo conto di un reddito di fr. 3’970.– mensili e di un fabbisogno di fr. 3’408.– (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 308.–, imposte stimate fr. 250.–, contributo per moglie e figlia fr. 1’075.–), rimane pur sempre all’ interessato un’eccedenza di fr. 562.– mensili. Con tale importo egli può versare all’attore il contributo di fr. 400.– stabilito dal Pretore. L’appello, destituito di fondamento, deve pertanto essere respinto.

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’ap-pello non può essere accolta, il gravame mancando sin dall’ini-zio di buon diritto (art. 157 CPC). Deve invece essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellato, dal momento che l’incasso di ripetibili appare sin d’ora difficile, se non impossibile. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerata in ogni modo la semplicità e la stringatezza delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.

4. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– lic. iur. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria