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11.1997.178 • TRAC TI 11.1997.178 Generato dall'IA

Wage Garnishment Appeal Struck for Non-Payment of Advance Costs

Numero d'incarto 11.1997.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal concerning a wage garnishment initiated by a claimant against a debtor, where the appellant failed to remit the required advance payment for presumed judicial costs by the specified deadline, despite a formal warning under threat of declaring the appeal void. Consequently, the court struck the appeal from the rolls for non-payment of the advance, ruling that the appellant was responsible for the procedural costs, including the court fee and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, art. 82 CPC; Wage Garnishment Appeal Struck for Non-Payment of Advance Costs: Consequently, the court struck the appeal from the rolls for non-payment of the advance, ruling that the appellant was responsible for the procedural costs, including the court fee and expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento del salario anticipo delle spese pagamento dell'emolumento costi salariali termine processuale perentorio credito in esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal deserted if the required advance payment was not made, which corresponds to the action taken in order 1.

art. 82 CPC

While the text mentions 'oneri processuali' in order 2, the specific reference to Art. 82 CPC (or its equivalent in the relevant code for costs in the dispositive) is not explicitly present in the final orders regarding the costs levied.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00178 · Lugano 10 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 novembre 1996 da

__________ __________ -__________, __________ contro

__________ __________, __________

Visto l’atto di appello 26 febbraio 1996 del convenuto contro la sentenza emanata il 1° ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

richiamata la diffida 10 ottobre 1997 della Presidente di questa Camera, mediante la quale all’appellante è stato assegnato un termine scadente il 28 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p. della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 150.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che nel caso di mancato versamento dell’importo nel termine fissato il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;

preso atto che il termine è decorso infruttuoso e che a tutt’oggi l’appellante non ha versato alcun anticipo;

decreta :

1. L’appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

2. Gli oneri processuali consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 80.–

b) spese fr. 20.–

fr. 100.–

sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione a :

– __________ __________, __________;

– __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria