Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a provisional decree related to divorce proceedings, withdrew the appeal after the parties reached a convention regarding the accessory effects of divorce; consequently, the appellate court struck the appeal from the roll due to desistance, holding that such withdrawal terminates the litigation and typically assigns procedural costs to the appellant, but admitted the appellant to legal aid due to indigence, reduced the court fee considering the parties' good faith, and ordered the compensation of legal costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation: __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited in the reasoning, but not explicitly used in the dispositive orders 1-4; however, the reasoning mentions reducing the court fee based on this article, which relates to the financial orders in point 3. Based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive, this article is excluded as it is not explicitly mentioned in orders 1, 2, 3, or 4.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00017 · Lugano 4 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 giugno 1996 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 31 gennaio 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 21 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
preso atto che il 1° settembre 1997 l’appellante ha presentato a questa Camera una convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 29 agosto 1997 in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ acconsente alla compensazione delle ripetibili;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC), e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza sia quello della possibilità di esito favorevole;
considerato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria