Divorce Property Division and Expert Valuation Appeal Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal arising from divorce proceedings where the lower court granted divorce based on the counterclaim and determined the liquidation of matrimonial property by awarding the wife CHF 86,716.20, the appellate court found the appeal partially inadmissible due to formal deficiencies in articulating precise claims for damages and moral tort, and ultimately rejected the receivable parts of the appeal. The court reasoned that the appellant failed to overcome the evidence presented in the expert appraisals regarding the valuation of the marital property, particularly an immovable asset and goodwill, as the appellant only reiterated personal opinions rather than demonstrating the expert findings were inconclusive or flawed in accounting for maintenance costs or business performance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cpv. 5 CPC, Art. 151 cpv. 1 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 24 lett. a LTG, art. 309 cpv. 2 lett. e, f CPC; Divorce Property Division and Expert Valuation Appeal Rejection: The court reasoned that the appellant failed to overcome the evidence presented in the expert appraisals regarding the valuation of the marital property, particularly an immovable asset and goodwill, as the appellant only reiterated personal opinions rather than demonstrating the expert findings were inconclusive or flawed in accounting for maintenance costs or business performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court reduced the court fee based on this provision, as mentioned when establishing the costs.
This procedural rule was cited as the basis for allocating procedural costs according to the outcome of the appeal.
This procedural rule was cited in the reasoning section regarding the formal requirements for the appeal, which led to partial inadmissibility, although the specific reference in the dispositive concerns costs.
This procedural rule was cited in the reasoning section regarding the nullity of the appeal if formal requirements are missing, which led to partial inadmissibility, although the specific reference in the dispositive concerns costs.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00169 · Lugano 4 maggio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 18 marzo 1994 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 22 settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1949) si sono sposati a __________l-__________ il ____________________ 1976. Dal matrimonio non sono nati figli. Dal 1976 al 1993 i coniugi hanno gestito in comune l’“__________ __________ ” a __________ __________ __________, posta in uno stabile di proprietà del marito. Questi si occupava della cucina mentre la moglie delle altre incombenze dell’esercizio pubblico. I coniugi vivono separati dal mese di giugno 1993, quando __________ __________ si è trasferito oltre Gottardo. Il 13 luglio 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, fallito il 6 settembre successivo.
B. Con petizione del 18 marzo 1994 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, rinunciando a contributi alimentari ma rivendicando fr. 161’700.– in liquidazione del regime dei beni. Il 9 dicembre 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, il versamento di fr. 50’000.– in liquidazione del regime dei beni, la corresponsione di fr. 225’000.– per risarcimento danni e fr. 25’000.– a titolo di torto morale. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. L’attrice ha ridotto a fr. 127’205.50 la pretesa in liquidazione del regime dei beni, mentre il marito ha postulato il versamento di fr. 13’000.– come conguaglio per il maggior valore di un immobile attribuito alla moglie, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un conto bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr. 6’911.90 per fatture e oneri fiscali da lui pagati, oltre il riconoscimento, in ragione di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di due polizze assicurative. Il dibattimento finale si è svolto il 22 maggio 1997.
C. Statuendo il 3 novembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie l’importo di fr. 86’716.20 in liquidazione del regime dei beni e ha respinto le altre domande del convenuto. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 8076.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto il 22 settembre 1997 con un appello nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, di obbligare la moglie a rifondergli un conguaglio di fr. 13’000.– per il maggior valore di un immobile a lei attribuito, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un conto bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr. 6’911.90 per fatture e oneri fiscali da lui pagati e il riconoscimento, in ragione di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di due polizze assicurative. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’attrice propone di dichiarare irricevibile il ricorso per carenza di requisiti formali. Ora, l’atto di appello deve contenere la chiara e precisa indicazione delle domande, come pure i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il gravame è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l’appellante chiede nelle motivazioni il versamento di fr. 225’000.– a titolo di risarcimento del danno, apparentemente sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC (appello, pag. 8), e una somma indeterminata per torto morale, ma senza presentare al riguardo precise richieste di giudizio. Inoltre il Pretore ha respinto le pretese pecuniarie del marito (dispositivo n. 3, secondo paragrafo) e l’interessato chiede finanche di lasciare invariato il paragrafo del medesimo dispositivo che riguarda la reiezione di tali pretese (appello, pag. 3, ottavo paragrafo della domanda 3). In circostanze siffatte l’appello, su questi punti, deve essere dichiarato irricevibile. L’appello è infine totalmente carente sotto il profilo della motivazione per quel che concerne le richieste dei paragrafi da 2 a 7 della domanda n. 3. In tali circostanze l’appello risulta ammissibile, in definitiva, solo per quel che riguarda il valore degli immobili.
2. Il Pretore, basandosi sulle perizie __________ e __________, ha fissato in fr. 513’000.– il valore della particella n. __________RFD di __________, proprietà del marito. A tale valore egli ha aggiunto un credito verso gli acquisti del marito di fr. 4’800.–, corrispondente alla somma da questi messa a disposizione per comperare l’immobile, e ha dedotto il valore dell’ipoteca gravante lo stesso (fr. 170’000.–), così come il debito verso i beni propri della moglie (fr. 15’200.–) e il debito verso i beni propri del marito (fr. 4’800.–). Il primo giudice ha rilevato che, da un lato, le risultanze della perizia __________ si fondano sulla situazione effettiva dell’esercizio pubblico, dall’altro quelle del perito __________ considerano il costo del rifacimento degli impianti sanitari e dei riscaldamenti. L’appellante contesta tale opinione e ribadisce che la perizia __________, relativa all’avviamento del locale, non è attendibile poiché non tiene conto della situazione reale dell’esercizio pubblico e chiede inoltre che si deduca dal valore dello stabile fr. 130’000.– per lavori di sostituzione degli impianti.
a) Per quel che riguarda la perizia __________, a prescindere dal fatto che l’appellante si limita a ripetere quanto già esposto nel memoriale conclusivo senza confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, va rilevato che la convinzione personale dell’appellante non è oggettivamente sufficiente per sconfessare le valutazioni del perito. Né il ricorrente dimostra che il referto sia inconcludente; anzi, per determinare il valore di avviamento dell’esercizio pubblico il perito si è basato proprio sui risultati delle gestioni __________ e __________ (attuale gerente). Il fatto che l’attuale gestione sia in perdita è già stato considerato, tant’è che il perito ha mediato i valori delle due gestioni (perizia, pag. 14 seg.), con il risultato di ottenere un dato finanche favorevole per l’appellante.
b) Per quelche concerne il referto __________, l’appellante ancora una volta omette di confrontarsi con le argomentazioni del Pretore. Comunque sia, il perito ha già valutato nel suo apprezzamento il grado di manutenzione dell’immobile, precisando che il costo per la sostituzione degli impianti è stato integrato nel valore complessivo della costruzione e fa parte di quelle porzioni di minor valore o deprezzamento dell’immobile (complemento peritale del 20 giugno 1996, pag. 3). Le convinzioni personali dell’appellante non bastano, una volta di più, per smentire il perito. Ne segue che l’appello, infondato in ogni suo punto, è destinato all’insuccesso.
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, ridotta per rapporto a quanto dispone l’art. 24 lett. a LTG, tiene conto della circostanza che l’appello si rivela parzialmente irricevibile. L’appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 750.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria