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11.1997.147 • TRAC TI 11.1997.147 Generato dall'IA

Appellant v. Appellees: Mortgage Note Repayment and Procedural Timeliness

Numero d'incarto 11.1997.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant appealed a lower court decision that dismissed their petition seeking repayment of a mortgage note valued at 200,000 francs, which had been sold to them, while the appellees cross-claimed for the return of the mortgage note securing their property. The appellate court upheld the lower court's dismissal of the main claim and rejected the appeal because the appellees' counterclaim for the return of the mortgage note, though raised in subsequent written submissions (specifically the rejoinder and final brief), was deemed procedurally tardy as it should have been raised with the answer according to civil procedure rules, rendering the appeal against the rejection of that counterclaim unfounded and negating the need to examine the merits of the main claim or the request for legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 173 cpv. 1 CPC, Art. 157 CPC, art. 313bis CPC; Appellant v. Appellees: Mortgage Note Repayment and Procedural Timeliness: The appellate court upheld the lower court's dismissal of the main claim and rejected the appeal because the appellees' counterclaim for the return of the mortgage note, though raised in subsequent written submissions (specifically the rejoinder and final brief), was deemed procedurally tardy as it should have been raised with the answer according to civil procedure rules, rendering the appeal against the rejection of that counterclaim unfounded and negating the need to examine the merits of the main claim or the request for legal aid.

Parole chiave

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domanda riconvenzionale procedura di realizzazione del pegno immobiliare duplica cartella ipotecaria documentale rimborso del mutuo opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 157 CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked a favorable probability of success.

art. 313bis CPC

Cited in the section preceding the final orders, implying its relevance to the decision structure or costs.

art. 173 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the counterclaim was inadmissible because it was filed too late (with the rejoinder, not the reply), leading to the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00147 · Lugano 17 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________, __________)

contro

__________ e __________ __________, __________ (rappresentati dalla curatrice avv. dott. __________ __________ -__________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nel gennaio del 1993 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e __________ __________;

che con petizione del 23 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–;

che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione;

che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura;

che, esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo;

che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15’000.– per ripetibili;

che, insorti contro la

sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita;

che non sono state chieste osservazioni alla controparte;

e considerando

in diritto: che in concreto l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo;

che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà;

che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest’ultimo;

che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173);

che un’azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997;

che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA,

sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.);

che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione;

che di conseguenza l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa;

che, ciò posto, l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto;

che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

richiamato l’art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________ -__________, __________;

– lic. iur. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria