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11.1997.139 • TRAC TI 11.1997.139 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Suspensive Effect on Curatorship Challenge

Numero d'incarto 11.1997.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a supervisory authority's decision that denied the request for a suspensive effect on their appeal against the establishment of an administrative curatorship for an elderly person. The court reasoned that the appeal could only be reviewed regarding the denial of the suspensive effect, as the decision under review only addressed that specific procedural matter, not the merits of the curatorship itself. Crucially, the court found that the statutory provision explicitly depriving appeals to the curatorship supervisory authority of automatic suspensive effect, derived from a formal law, overrides the general procedural rule granting such effect, thereby confirming the lower authority's decision to deny suspension and dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 47 cpv. 1 LPAmm, Art. 54 LAC, art. 313*bis* CPC, art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Suspensive Effect on Curatorship Challenge: The court reasoned that the appeal could only be reviewed regarding the denial of the suspensive effect, as the decision under review only addressed that specific procedural matter, not the merits of the curatorship itself. Crucially, the court found that the statutory provision explicitly depriving appeals to the curatorship supervisory authority of automatic suspensive effect, derived from a formal law, overrides the general procedural rule granting such effect, thereby confirming the lower authority's decision to deny suspension and dismissing the appeal.

Parole chiave

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curatela di amministrazione impugnazione di decisioni amministrative effetto sospensivo controllo della procedura legittimazione a ricorrere ricorso del personale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 54 LAC

This article was the legal basis cited for denying the suspensive effect of the appeal, which the court upheld in its decision.

art. 313*bis* CPC

This procedural article was cited as the basis for resolving the appeal through a simplified procedure.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

This provision was discussed regarding the suspensive effect claimed by the appellant, but the court ultimately found that its application was overridden by specific legislation (Art. 54 LAC).

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited with 'LTF' in the final order section, the general principle of imposing procedural costs on the unsuccessful appellant is applied through the cost order in point 2, which allocates costs to the appellant.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00139 · Lugano 2 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario: · Romanzini, vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa __________.__________.__________ (curatela amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone la

Delegazione tutoria di __________

a

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: l’appello) presentato il 18 agosto 1997 da __________ __________ contro la decisione emanata il 29 luglio 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con risoluzione dell’11 marzo 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela di amministrazione a __________ __________ (1901) e ha designato curatrice l’avv. __________ __________ __________;

che con ricorso 10 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’annullamento di tale risoluzione;

che dopo lo scambio di risposta, replica e duplica, la ricorrente ha ribadito il 25 giugno 1997 che il gravame aveva automaticamente effetto sospensivo;

che con decisione 29 luglio 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha respinto la domanda di effetto sospensivo e ha posto a carico della ricorrente una tassa di giustizia di fr. 50.–;

che __________ __________ è insorta contro la decisione dell’autorità di vigilanza con un ricorso (*recte*: appello) del 18 agosto 1997 in cui chiede la riforma del provvedimento impugnato nel senso di annullarlo e di conferire al ricorso effetto sospensivo, subordinatamente postula il rinvio degli atti all’autorità di vigilanza per un riesame della domanda di effetto sospensivo nel rispetto del principio del contraddittorio;

che il gravame non è stato intimato alla Delegazione tutoria;

Considerando

in diritto: che l’appellante lamenta il mancato conferimento dell’effetto sospensivo al suo ricorso nella procedura davanti all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, sostenendo che l’art. 92 del Regolamento sulle tutele e le curatele (RL 4.1.2.2), secondo il quale al ricorso non è dato effetto sospensivo, non può derogare all’art. 47 della Legge di procedura nelle cause amministrative, di rango superiore;

che, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, l’autorità di vigilanza non ha confermato con la decisione impugnata la risoluzione della Delegazione tutoria che ha istituito la curatela, ma si è limitata a statuire sulla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’istanza del 25 giugno 1997;

che pertanto sono irricevibili – a questo stadio della procedura – le critiche mosse all’operato della Delegazione tutoria, che dovranno essere esaminate dall’autorità di vigilanza con il giudizio di merito;

che l’appellante può di conseguenza far valere il suo diritto di essere sentita personalmente nella procedura di ricorso pendente davanti all’autorità di vigilanza, visionare l’incarto come da lei richiesto nell’istanza 25 giugno 1997 e proporre a tale autorità l’assunzione dei mezzi di prova indicati nel ricorso stesso;

che quindi l’appello può essere esaminato solo nella misura in cui contesta il diniego di conferire effetto sospensivo al ricorso;

che a torto l’appellante sostiene che l’efficacia della risoluzione 11 marzo 1997 sarebbe stata automaticamente sospesa dalla presentazione del ricorso, in virtù dell’art. 47 cpv. 1 LPAmm, secondo il quale il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti;

che il mancato conferimento dell’effetto sospensivo, infatti, non trova il suo fondamento solo nell’art. 92 del Regolamento sulle tutele e curatele, come asserisce la ricorrente, ma ha la sua base legale nell’art. 54 LAC, che priva esplicitamente dell’effetto sospensivo i ricorsi all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

che nelle procedure di curatela la deroga all'art. 47 cpv. 1 LPAmm è prevista da una legge formale e di conseguenza la censura dell’appellante cade nel vuoto, non essendo possibile conferire al ricorso effetto sospensivo;

che la decisione sull’effetto sospensivo è stata emanata dopo aver dato a entrambe le parti la possibilità di esprimersi, come si evince dagli scritti 5 e 25 giugno 1997 (doc. 6 e 7), mentre non risulta che la ricorrente abbia esplicitamente chiesto la convocazione di un’udienza su questo tema;

che pertanto la decisione litigiosa non è nemmeno inficiata da vizi procedurali, essendo stata emanata dopo avere sentito le parti;

che il gravame, d’acchito infondato, può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla Delegazione tutoria, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– Delegazione tutoria di __________.

Comunicazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario