Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Guardianship Petition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought guardianship over an elderly relative due to concerns about their financial capacity, but the tutelage delegation initially rejected the request, a decision upheld by the supervisory authority; however, the subsequent appeal filed by the petitioner was deemed inadmissible by the appellate court because it was not properly motivated and lacked the required specific claims within the statutory twenty-day deadline, which had expired, leading the court to dismiss the appeal without considering its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 423 cpv. 3 CPC, Art. 133 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, art. 313*bis* CPC; Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Guardianship Petition: An individual sought guardianship over an elderly relative due to concerns about their financial capacity, but the tutelage delegation initially rejected the request, a decision upheld by the supervisory authority; however, the subsequent appeal filed by the petitioner was deemed inadmissible by the appellate court because it was not properly motivated and lacked the required specific claims within the statutory twenty-day deadline, which had expired, leading the court to dismiss the appeal without considering its merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null (and therefore inadmissible in the dispositive) because it lacked the minimum requirements set out in paragraph 2, citing paragraph 5 as the basis for nullity.
The decision was disposed of using the simplified procedure mentioned in this article.
Testo completo
Incarto n.. 11.97.00138 · Lugano 9 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________ __________, __________ __________ a
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 24 ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre __________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di curare i propri interessi patrimoniali;
che, dopo aver assunto informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che l’interessata non necessitava di misure di protezione;
che contro tale decisione __________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di una curatela nei confronti di __________ __________;
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11 agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che __________ __________ ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso;
che tale lettera è stata trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso;
che con lettera del 26 agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato;
che la dichiarazione di ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________;
Considerando
in diritto: che le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC);
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il
22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC);
che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv.
5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario