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11.1997.138 • TRAC TI 11.1997.138 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Guardianship Petition

Numero d'incarto 11.1997.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought guardianship over an elderly relative due to concerns about their financial capacity, but the tutelage delegation initially rejected the request, a decision upheld by the supervisory authority; however, the subsequent appeal filed by the petitioner was deemed inadmissible by the appellate court because it was not properly motivated and lacked the required specific claims within the statutory twenty-day deadline, which had expired, leading the court to dismiss the appeal without considering its merits.

Regesto Legislator

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Art. 423 cpv. 3 CPC, Art. 133 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, art. 313*bis* CPC; Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Guardianship Petition: An individual sought guardianship over an elderly relative due to concerns about their financial capacity, but the tutelage delegation initially rejected the request, a decision upheld by the supervisory authority; however, the subsequent appeal filed by the petitioner was deemed inadmissible by the appellate court because it was not properly motivated and lacked the required specific claims within the statutory twenty-day deadline, which had expired, leading the court to dismiss the appeal without considering its merits.

Parole chiave

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autorità tutoria termine legale deposito tardivo proroga tardiva del termine domanda di fallimento domanda tardiva di ricusazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 5 CPC

The appeal was declared null (and therefore inadmissible in the dispositive) because it lacked the minimum requirements set out in paragraph 2, citing paragraph 5 as the basis for nullity.

art. 313*bis* CPC

The decision was disposed of using the simplified procedure mentioned in this article.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00138 · Lugano 9 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario: · Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone

__________ __________, __________ __________ a

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 24 ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre __________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di curare i propri interessi patrimoniali;

che, dopo aver assunto informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che l’interessata non necessitava di misure di protezione;

che contro tale decisione __________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di una curatela nei confronti di __________ __________;

che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11 agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di fr. 600.– per ripetibili;

che __________ __________ ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso;

che tale lettera è stata trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso;

che con lettera del 26 agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato;

che la dichiarazione di ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________;

Considerando

in diritto: che le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC);

che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il

22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC);

che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv.

5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

Per questi motivi

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________ __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;

– Delegazione tutoria di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario