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11.1997.136 • TRAC TI 11.1997.136 Generato dall'IA

Property Co-owner v. Land and Commercial Register Authority (Cadastral Map Correction)

Numero d'incarto 11.1997.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A property co-owner appealed a decision by the Land and Commercial Register Authority that refused to order the cancellation of a dashed line on the cadastral map of their property, which was believed to represent a suppressed public pedestrian right-of-way, even though the existing register confirmed no such right existed. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the exclusive competence for maintaining and modifying cadastral surveys, including the deletion of graphic markings on maps, lies with the revising surveyor, and therefore the Land Register Authority correctly declined jurisdiction, directing the appellant to address the revising surveyor instead.

Regesto Legislator

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Art. 41a LGRF, Art. 46 LPAmm, Art. 970 cpv. 2 CC, Art. 105 RRF, art. 103 cpv. 1 e 2 RRF, art. 28 LPAmm; Property Co-owner v. Land and Commercial Register Authority (Cadastral Map Correction): The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the exclusive competence for maintaining and modifying cadastral surveys, including the deletion of graphic markings on maps, lies with the revising surveyor, and therefore the Land Register Authority correctly declined jurisdiction, directing the appellant to address the revising surveyor instead.

Parole chiave

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registro fondiario diritto di proprietà declinatoria di competenza ubicazione dell'immobile diritto di passo proprietà fondiaria agricola Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 41a LGRF
This provision was cited in the reasoning to establish admissibility, and while not directly used in the operative order to reject the appeal, it relates to the basis of the appeal jurisdiction challenged by the ruling.
Art. 46 LPAmm
Cited in the reasoning regarding the procedural term for appeal, relating to the overall procedure that resulted in the dismissal.
Art. 970 cpv. 2 CC
164f Regolamento cantonale sul registro fondiario, RL 4.1.3.1.1, art. 970 cpv. 2 CC, art.
Art. 105 RRF
art. 103 cpv. 1 e 2 RRF
Cited in the reasoning regarding the procedural term for appeal, relating to the overall procedure that resulted in the dismissal.
art. 28 LPAmm
Cited in the reasoning regarding the allocation of procedural costs, which informs the subsequent order on costs.
art. 31 LPAmm
Cited in the reasoning regarding the allocation of procedural costs, which informs the subsequent order on costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41a LGRF

This provision was cited in the reasoning to establish admissibility, and while not directly used in the operative order to reject the appeal, it relates to the basis of the appeal jurisdiction challenged by the ruling.

art. 46 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the procedural term for appeal, relating to the overall procedure that resulted in the dismissal.

art. 103 cpv. 1 e 2 RRF

Cited in the reasoning regarding the procedural term for appeal, relating to the overall procedure that resulted in the dismissal.

art. 28 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the allocation of procedural costs, which informs the subsequent order on costs.

art. 31 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the allocation of procedural costs, which informs the subsequent order on costs.

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00136 · Lugano 21 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________-__________.__________ (tenuta a giorno catastale) del Dipartimento delle istituzioni che oppone

__________. __________, __________ alla

Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 12 agosto 1997 da __________ __________. __________ contro la decisione emanata il

16 luglio 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ __________. __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFD di __________. Il fondo è gravato da una servitù di passo pedonale a favore della contigua particella n. __________ RFD. Sulla mappa catastale figura la scala su cui viene esercitata la servitù prediale, come pure una linea tratteggiata che percorre orizzontalmente l’intera particella n. __________ fino al confine con la particella n. __________.

B. Con lettera del 7 maggio 1997 all’Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________ __________ e __________ __________. __________, rappresentati da __________ __________, hanno domandato spiegazioni sull’origine e la superficie gravata della servitù citata, chiedendo conferma dell’avvenuta soppressione di un diritto di passo pedonale a favore del Comune di __________, che in passato avrebbe gravato il loro fondo e che sarebbe stato esercitato lungo un sentiero corrispondente alla linea tratteggiata indicata nella mappa catastale. Il 15 maggio 1997 l’Ufficio dei registri ha fornito ai richiedenti ampi ragguagli sulla costituzione e l’estensione della servitù di passo prediale esistente, precisando che a carico della particella n. __________ non sussistevano altre servitù di passo, in particolare alcun diritto di passo pubblico pedonale.

C. Il 31 maggio successivo, sempre per il tramite del loro rappresentante, i proprietari hanno chiesto all’Ufficio del registro fondiario la soppressione del vecchio diritto di passo pedonale a favore del Comune. Con decisione del 9 giugno 1997 l’Ufficio dei registri ha confermato le sue precedenti spiegazioni.

D. __________. __________ ha impugnato tale decisione con ricorso del 28 giugno 1997 alla Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, postulando la cancellazione della nota linea tratteggiata che percorre orizzontalmente la sua particella n. __________ RFD sulla mappa catastale.

D. Statuendo il 16 luglio 1997, la Sezione del registro fondiario e di commercio ha respinto il ricorso e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese di fr. 50.– a carico del ricorrente.

E. Contro tale decisione __________ __________ è insorto davanti a questa Camera con un ricorso del 12 agosto 1997 nel quale chiede che sia ordinata la cancellazione della citata linea tratteggiata dalla mappa catastale, che l’Ufficio dei registri di __________ sia invitato a rilasciargli gratuitamente un estratto aggiornato della sua proprietà e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del

26 agosto 1997 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 41a LGRF (RL 4.1.3.1) nel testo in vigore dal 3 giugno 1997 (BU 1997 pag. 212) contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm). Giusta i combinati disposti degli art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF (RS 21.432.1), il termine di ricorso è di trenta giorni. Il gravame, tempestivo, è pertanto ricevibile.

2. Nella decisione impugnata la Sezione del registro fondiario e di commercio ha ritenuto – in sintesi – che quand’anche dal registro fondiario non risulti alcun diritto di passo cui possa riferirsi la linea tratteggiata che nella mappa catastale percorre orizzontalmente la particella n. __________, non è compito dell’autorità preposta alla tenuta del registro fondiario modificare le planimetrie, tale facoltà spettando unicamente al geometra revisore. Il ricorrente ribadisce il proprio punto di vista e chiede che sia cancellata dalla mappa la linea in questione.

3. L’esecuzione di “tutte le operazioni di regolare e continua tenuta a giorno delle misurazioni catastali rientra nelle esclusive personali competenze del geometra revisore di circondario” (art. 2 del Decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni catastali e ufficiali, RL 4.1.4.4). Ciò avviene sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni (già Dipartimento di giustizia, art. 1 Decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle istituzioni, RL 2.5.2.1.1), per il tramite dell’Ufficio bonifiche e catasto (art. 80 del Regolamento sulla misurazione catastale, RL 4.1.4.1). Contro l’operato del geometra revisore nelle sue mansioni di tenuta a giorno delle misurazioni catastali approvate è dato ricorso al Dipartimento del territorio (già Dipartimento delle costruzioni, art. 1 Decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento del territorio, RL 2.5.2.1.4) e in ultima istanza al Consiglio di Stato (art. 125 del Regolamento sulla misurazione catastale).

4. La linea tratteggiata di cui si duole il ricorrente non sembra corrispondere al tracciato della servitù di passo ancora esistente sulla particella n. __________ (doc. 18). La cancellazione di segni grafici dalle planimetrie rientrando nel concetto di tenuta a giorno delle misurazioni catastali, il ricorrente doveva quindi presentare la sua richiesta di radiazione al geometra revisore. Invero il rappresentante dei proprietari ha interpellato a suo tempo il geometra competente sull’esistenza e la portata delle servitù di passo a carico della particella n. __________, come si evince dalla risposta inviata il 28 gennaio 1997 dall’ing. __________ __________ (doc. 9). Non risulta tuttavia che i proprietari abbiano esplicitamente chiesto al geometra revisore di cancellare la linea litigiosa. Come si è visto, se il geometra revisore avesse respinto una richiesta in tal senso i proprietari avrebbero potuto contestare il suo operato inoltrando ricorso al Dipartimento del territorio. Se non che, invece di rivolgersi al geometra revisore, i proprietari hanno fatto capo all’Ufficio dei registri e in seguito hanno ricorso all’autorità di vigilanza sul registro fondiario, non avvedendosi che la correzione delle mappe catastali – come detto

– rientra nelle competenze esclusivedel geometra revisore. L’autorità di vigilanza del registro fondiario ha quindi correttamente negato la propria competenza a modificare la planimetria nel senso voluto dal ricorrente. Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Il ricorrente chiede inoltre, a compenso per il disturbo causatogli, che sia fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________ di rilasciargli gratuitamente un estratto “mutazioni, servitù e oneri fondiari” della particella n. __________. Il ricorso dovendo essere respinto, la domanda si rivela senza oggetto. Ciò non significa che il ricorrente non possa ottenere dall’Ufficio del registro fondiario un estratto relativo ai fondi di sua proprietà. Tale estratto gli sarà rilasciato tuttavia contro pagamento delle tasse applicabili (art. 164f Regolamento cantonale sul registro fondiario, RL 4.1.3.1.1, art. 970 cpv. 2 CC, art. 105 RRF, art. 40 Tariffa per le operazioni sul registro fondiario, RL 4.1.4.2).

5. Gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 28 e 31 LPAmm). Viste le particolarità del caso, in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

– __________ __________. __________, __________;

– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;.

– Ufficio federale di giustizia, Berna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria