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11.1997.131 • TRAC TI 11.1997.131 Generato dall'IA

Child Support Modification Appeal Dismissed Due to Unsubstantiated Income Decrease and Failure to Justify Requiring Custodial Parent to Increase Employment

Numero d'incarto 11.1997.131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to reduce the provisional child support payments based on a purported decrease in his income, which the lower court refused, reasoning that reducing the support would render the child indigent and that the appellant had failed to demonstrate that renegotiating existing spousal debts was infeasible without significant family detriment. The appellate court upheld the initial decision, finding that the appellant failed to adequately substantiate the need to compel the respondent, despite having custody of the minor child, to increase her part-time employment to cover the reduction in support, and consequently dismissed the appeal and the appellant's request for legal aid, while granting the respondent's request for legal aid due to her apparent lack of means.

Regesto Legislator

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Art. 145 CC, Art. 157 CPC, Art. 155 CPC; Child Support Modification Appeal Dismissed Due to Unsubstantiated Income Decrease and Failure to Justify Requiring Custodial Parent to Increase Employment: The appellate court upheld the initial decision, finding that the appellant failed to adequately substantiate the need to compel the respondent, despite having custody of the minor child, to increase her part-time employment to cover the reduction in support, and consequently dismissed the appeal and the appellant's request for legal aid, while granting the respondent's request for legal aid due to her apparent lack of means.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio diminuzione del reddito figlio minorenne gratuito patrocinio provvisorio aiuti all'occupazione estinzione del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 II 26
Swiss Federal Supreme Court on Equal Division of Post-Need Surplus in Spousal Maintenance
DTF 115 II 10
che, sempre per giurisprudenza, una donna divorziata può essere tenuta a cominciare un’attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e solo se a quel momento essa non avrà ancora compiuto 45 anni (DTF 115 II 10 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 157 CPC

Used to reject the request for legal aid accompanying the appeal because the appeal lacked probability of success.

art. 155 CPC

Used to grant the counter-appellant the benefit of legal aid due to lack of means.

art. 157 CPC

Used to dismiss the appeal (implied by the rejection of the appeal itself in point 1 and the context).

art. 155 CPC

Used to grant the benefit of legal aid/free counsel to the appellee (point 3).

art. 157 CPC

Used to reject the request for legal aid presented by the appellant (point 2).

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Testo completo

Incarto n. 11.97.00131 · Lugano, 30 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 gennaio 1997 da

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 luglio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1959) è pendente una causa di stato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

che con decreto cautelare del 4 novembre 1996 il Pretore ha condannato __________ __________ a versare al figlio __________ (1987), affidato alla madre, un contributo alimentare di fr. 630.– mensili dal

24 luglio al 31 agosto 1996, rispettivamente di fr. 700.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi;

che un appello esperito da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. __________.__________.__________);

che nel frattempo, il 29 gennaio 1997, __________ __________ ha chiesto al Pretore di ridurre il contributo cautelare in questione a fr. 333.– mensili retroattivamente dal 1° gennaio 1996 fino al 10 giugno 1996 e a fr. 120.– mensili dopo di allora;

che con decreto del 10 luglio 1997 il Pretore ha respinto la domanda e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– con le spese processuali di fr. 100.– a carico dell’istante, tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili;

che contro tale decreto __________ __________ ha presentato un appello del 29 luglio 1997 inteso a ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – l’accoglimento della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

che nelle sue osservazioni dell’8 agosto 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di negare al ricorrente l’assisten-za giudiaziaria, concedendo tale beneficio a lei medesima;

e considerando

in diritto: che l’istante ha postulato la riduzione del contributo per il figlio __________ facendo valere di avere percepito nel 1996 solo la metà della tredicesima, onde una chiara diminuzione del suo stipendio (da fr. 4458.– mensili considerati dal primo giudice nel decreto cautelare del 4 novembre 1996 a fr. 4234.80 mensili);

che il Pretore ha ravvisato bensì una riduzione rilevante e relativamente duratura del reddito conseguito, data anche la notoria crisi in cui versa l’industria delle macchine (per cui l’istante lavora), ma ha rifiutato di modificare il contributo per il figlio, il quale verrebbe a trovarsi altrimenti in una situazione di indigenza;

che – secondo il Pretore – l’istante avrebbe dovuto, prima di instare per una riduzione del contributo a favore del figlio, rinegoziare il rimborso del debito verso la Cassa __________ e la __________ Assicurazioni, per il quale gli era stata riconosciuta nel proprio fabbisogno minimo un’uscita di fr. 428.– mensili;

che nell’appello l’istante rimprovera alla moglie di lavorare solo a tempo parziale (75%), mettendolo in “condizioni estremamente difficili” di fronte a creditori che legittimamente esigono il rientro dei loro mutui (ricorso, pag. 4 a metà);

che per giurisprudenza, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare per principio il tenore di vita precedente (e non può quindi essere tenuto a intraprendere o aumentare un’attività lucrativa), premesso che le condizioni finanziarie della famiglia consentano di sopperire ai maggiori costi di due economie domestiche separate (DTF 114 II 26);

che, sempre per giurisprudenza, una donna divorziata può essere tenuta a cominciare un’attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e solo se a quel momento essa non avrà ancora compiuto 45 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c in fine), a condizione – evidentemente – che l’ex marito sia in grado di erogare a lei e al figlio un adeguato contributo alimentare;

che in concreto l’istante (per altro affidatario del figlio maggiore __________, nato nel 1983) sfrutta già appieno la sua capacità lucrativa;

che, d’altro lato, il maggior costo di due economie domestiche separate non esonera le parti dal pagare i debiti coniugali;

che in concreto quindi, rivelandosi insufficienti le entrate della famiglia per far fronte alle spese correnti e ai debiti coniugali scaduti, la moglie potrebbe anche essere tenuta

– quantunque affidataria del figlio minore – a intraprendere nei limiti delle sue possibilità un’attività a tempo pieno;

che in ogni modo, perché ricorrano presupposti del genere, l’istante avrebbe dovuto rendere verosimile l’impossibilità di rinegoziare senza pesante scapito per la famiglia il rimborso del debito verso la Cassa __________ e la __________ Assicurazioni, le quali non possono – comunque sia – vedere soddisfatte le loro pretese se non nella misura in cui il fabbisogno familiare sia effettivamente coperto dai redditi coniugali (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Rep. 1985 pag. 93 in alto; I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 in re C. contro C., consid. 3e);

che nella fattispecie l’istante non spende una parola al riguardo, limitandosi a evocare altri debiti

– di cui tutto si ignora – verso i fratelli (appello, pag. 4 a metà);

che, per di più, nelle osservazioni all’appello la moglie dà per estinto il debito nei confronti della Cassa __________ (pag. 4), quanto meno nella misura in cui esso ha carattere coniugale;

che, ciò posto, l’appellante non ha per nulla reso verosimile la necessità di imporre alla moglie un aumento dell’attività lucrativa per compensare il di lui sgravio finanziario verso il figlio __________;

che nelle condizioni descritte non soccorrono nemmeno le premesse per una riduzione del contributo litigioso;

che l’appello risultando sprovvisto sin dall’inizio di ogni probabilità di successo, la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al gravame dev’essere respinta (art. 157 CPC);

che merita di essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellata, cui mancano con ogni evidenza i mezzi per sovvenire ai costi della procedura (art. 155 CPC) e la cui possibilità di riscuotere ripetibili appare difficile, se non impossibile;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.

4. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.

5. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria