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11.1997.126 • TRAC TI 11.1997.126 Generato dall'IA

Interpretation and Correction of Judgment in Neighborhood Tree Dispute

Numero d'incarto 11.1997.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant requested interpretation of a prior judgment concerning a neighborhood dispute over the cutting of tall trees near a property line, asserting that the operative part mistakenly identified the burdened parcel number as one number when the reasoning clearly indicated a different, neighboring parcel number was intended. The court granted the interpretation request, finding that the operative provision contained a clear drafting error, as evidenced by the detailed reasoning in the prior judgment, and thus corrected the parcel number in the disposal to align with the established facts and reasoning, while deciding not to impose costs or attorney's fees due to the procedural nature of the request and the opposing party's non-response.

Regesto Legislator

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Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 339 cpv. 2 CPC, Art. 334 cpv. 1 CPC, Art. 156 e 159; Interpretation and Correction of Judgment in Neighborhood Tree Dispute: The court granted the interpretation request, finding that the operative provision contained a clear drafting error, as evidenced by the detailed reasoning in the prior judgment, and thus corrected the parcel number in the disposal to align with the established facts and reasoning, while deciding not to impose costs or attorney's fees due to the procedural nature of the request and the opposing party's non-response.

Parole chiave

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Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 339 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for correcting material errors in the drafting or calculation of judgments, including dispositive orders.

Art. 339 cpv. 2 CPC

Cited because the request for correction was presented in the form of an interpretation due to the lack of agreement from the opposing party.

Art. 334 cpv. 1 CPC

Cited to establish that the request for interpretation was timely.

Art. 156 e 159

Cited in relation to the decision on costs and fees, referencing the Federal Code of Civil Procedure (implied by the context of court fees and expenses).

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Testo completo

Incarto n.. 11.97.00126 · Lugano 17 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di interpretazione del 23 luglio 1997 presentata da

__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)

relativa alla sentenza emessa il 14 luglio 1997 da questa Camera nella causa n. __________.__________.__________ (rapporti di vicinato) che opponeva l’istante a

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’istanza di interpretazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che __________ __________, proprietario della particella n. __________ RFD di __________, ha convenuto il 3 settembre 1990 __________ __________ __________, proprietario della confinante particella n. __________, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere il taglio di tutti gli alberi di alto fusto situati nella fascia di 10 m dal confine con la particella n. __________;

che con sentenza del

12 novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione;

che con appello del 25 novembre 1991 __________ __________ ha chiesto l’accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio pretorile;

che con sentenza del

14 luglio 1997 questa Camera, preso atto della situazione forestale accertata dall’autorità amministrativa, ha accolto parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata ha fatto ordine a __________ __________ __________ di “tagliare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________ RFD di __________ entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________ e che non siano compresi nell’area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996”, autorizzando l’attore a far eseguire il taglio degli alberi da terzi qualora il convenuto non avesse provveduto all’opera (inc. n. __________.__________.__________);

che __________ __________ ha presentato il 23 luglio 1997 istanza di interpretazione della citata sentenza, rilevando che il punto 1.1 del dispositivo contiene un errore di redazione, poiché indica che il fondo su cui dovevano essere tagliati gli alberi è il n. __________ invece del n. __________, come correttamente esposto nella motivazione della sentenza;

che __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni all’istanza di interpretazione;

che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;

che nel caso concreto, visto il mancato accordo della controparte, l’istanza di correzione è stata presentata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC, che rinvia agli art. 333 segg. CPC);

che l’istanza in esame è tempestiva, essendo stata proposta nel termine previsto dall'art. 334 cpv. 1 CPC;

che nel caso concreto il dispositivo n. 1.1 contiene una manifesta svista redazionale, poiché dalla motivazione della sentenza appare evidente che il fondo su cui si trovano gli alberi da tagliare è il n. __________ e non il n. __________, come erroneamente indicato nel dispositivo da interpretare (sentenza 14 luglio 1997, consid. 5, pag. 7 e 8);

che l’istanza deve pertanto essere accolta e il dispositivo corretto nel senso indicato dall’attore;

che nel caso concreto la controparte non può essere considerata soccombente, avendo rinunciato a presentare osservazioni all’istanza, di modo che non può essere tenuta a sopportare oneri processuali;

che viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse e spese, non si giustificandosi in ogni modo di assegnare ripetibili, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa (DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159);

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il dispositivo n. 1.1 della sentenza 14 luglio 1997 è così rettificato:

È ordinato a __________ __________ __________, __________, di tagliare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________ RFD di __________ entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________ e che non siano compresi nell’area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996.

2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria