Husband's Interpretation Request Regarding Spousal Support Calculation Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a divorce case where a prior appellate decision had awarded the husband an obligation to pay the wife CHF 705 monthly in spousal support, the husband filed an interpretation request asserting a calculation error regarding the wife's minimum needs, which he claimed should result in a lower support amount of CHF 535. The court rejected the interpretation request because the calculation leading to the CHF 705 award, which included the wife's previously determined minimum needs plus an uncategorized housing cost, was mathematically correct based on the figures considered at the time, refuting the assertion of a calculable error under the procedural rules governing correction requests; however, due to the circumstances, the court waived collection of fees and expenses for the unsuccessful party and awarded no costs to the non-responding counterparty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 CC, Art. 339 cpv. 1 CPC; Husband's Interpretation Request Regarding Spousal Support Calculation Rejected: The court rejected the interpretation request because the calculation leading to the CHF 705 award, which included the wife's previously determined minimum needs plus an uncategorized housing cost, was mathematically correct based on the figures considered at the time, refuting the assertion of a calculable error under the procedural rules governing correction requests; however, due to the circumstances, the court waived collection of fees and expenses for the unsuccessful party and awarded no costs to the non-responding counterparty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for the court's jurisdiction to rule on the application for interpretation concerning alleged material errors or calculation mistakes in the previous judgment.
This item in the dispositive refers to the decision not to collect fees or costs and not to award counter-party compensation (implicitly relating to procedural rules for costs).
Testo completo
Incarto n. 11.97.00105 · Lugano 18 luglio 1997/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 17 giugno 1997 presentata da
__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 20 maggio 1997 (__________.__________.__________) nella causa di divorzio che l’ha opposto a
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione presentata da __________ -__________ __________;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20 maggio 1997 la I Camera civile di appello ha obbligato __________ -__________ __________, in parziale riforma della decisione emessa il 6 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a versare alla moglie __________ una pensione alimentare di fr. 705.– mensili sulla base dell’art.
152 CC;
che il 17 giugno 1997 __________ __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di interpretazione in cui fa valere un errore di calcolo, essendo stato fissato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’700.– dal 1° giugno 1997 (sentenza, pag. 10 consid. 8a in fondo), mentre tale fabbisogno ammonterebbe a fr. 2’530.–, di modo che la pensione alimentare sarebbe di fr. 535.– mensili;
che __________ __________ non ha formulato osservazioni;
considerando
in diritto: che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplice errori di calcolo, anche nei dispositivi, va richiesta in via di interpretazione;
che l’istanza di __________ -__________ __________ riguarda un asserito errore di calcolo relativo al fabbisogno minimo della moglie;
che tuttavia, contrariamente all’opinione dell’istante, la locazione di fr. 850.– mensili non deve essere aggiunta al fabbisogno della moglie fino al 31 maggio 1997, maggiorato del 20% (fr. 1’680.–);
che infatti il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, non contestato, aumentato della locazione di fr. 850.– e del supplemento del 20%, ammonta a fr. 2’700.– (fr. 1’400.– + fr. 850.– + fr. 450.–), onde l’inconsistenza del preteso errore;
che, invero, un errore di calcolo si ravvisa in merito alla possibilità per l’istante di far fronte al contributo (sentenza, consid. 9), poiché allo stesso rimane un’eccedenza di fr. 1’320.– (e non di fr. 1’490.–), ciò che tuttavia non ha alcuna incidenza sull’esito dell’appello;
che l’istanza di interpretazione presentata da __________ -__________ __________ risulta quindi infondata;
che per quanto concerne gli oneri dell’attuale giudizio appare equo – viste le circostanze del caso – esentare l’istante da tasse e spese, ancorché risulti soccombente, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a formulare osservazioni;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di interpretazione è respinta.
2. Non si riscuotono tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario