Provisional Artisan's Lien Appeal Premature Absent Evidentiary Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted a provisional artisan's lien upon the property of one party following an ex parte request by a contractor, setting a deadline for the contractor to initiate action for definitive registration. The appealing party challenged this decision, arguing the claim needed documentation, but the appellate court found the appeal inadmissible because the procedure for provisional lien registration under summary jurisdiction requires an evidentiary hearing, which had not yet occurred, rendering the initial ex parte decree non-appealable until after that hearing, and thus deemed the appeal premature and declared no costs due due to the procedural irregularity that may have misled the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 961 cpv. 3 CC, Art. 5 LAC, Art. 363 CPC, Art. 371 CPC, Art. 379 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC; Provisional Artisan's Lien Appeal Premature Absent Evidentiary Hearing: The appealing party challenged this decision, arguing the claim needed documentation, but the appellate court found the appeal inadmissible because the procedure for provisional lien registration under summary jurisdiction requires an evidentiary hearing, which had not yet occurred, rendering the initial ex parte decree non-appealable until after that hearing, and thus deemed the appeal premature and declared no costs due due to the procedural irregularity that may have misled the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as the legal basis for the final order declaring the appeal inadmissible.
Although cited in the reasoning to explain why the appeal was not dealt with on the merits (because the original decree was issued without adversarial proceedings), it is not explicitly mentioned in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited analogously in the reasoning to justify the decision not to charge costs, but not explicitly listed in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Testo completo
Incarto n. 11.97.00001 · Lugano, 15 gennaio 1997/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisioria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 settembre 1996 dalla società in accomandita
__________ & __________., __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ __________ (__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 25 settembre 1996 la società in accomandita __________ ____________________. ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città l’iscri-zione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 4473.– oltre interessi sulla particella n. __________RFD di __________ __________ __________, proprietà di __________ __________;
che con decreto del 26 settembre 1996 il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte, ha ordinato l’iscrizione provvisoria dell’ ipoteca legale e ha assegnato all’istante un termine fino al 30 novembre 1996 per promuovere l’azione intesa a ottenere l’iscrizione definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe diventato caduco ove __________ __________ avesse postulato la revoca del decreto;
che il 23 dicembre 1996 __________ __________ ha inviato una lettera (in tedesco) alla Camera civile di appello nella quale critica la decisione del Pretore e insta perché la ditta istante sia tenuta a documentare la sua pretesa;
che tale lettera non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto: che l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF) è decisa con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC);
che tale procedura prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC), prima della quale il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC);
che in concreto quindi il giudice *doveva* convocare le parti a un’ udienza per discutere l’iscrizione provvisoria (come questa Camera ha già avuto modo di segnalare al Pretore di Locarno Città, del resto, nella sentenza del 10 luglio 1996 in re C. contro V. e litisconsorti, consid. 2), nulla impedendo al giudice di ordinare – in attesa del contraddittorio – un’iscrizione provvisoria inaudita parte come provvedimento cautelare giusta l’art. 371 CPC;
che, contrariamente a quanto sembra evincersi da Rep. 1978 pag. 295 (nel mezzo), la procedura contenziosa di camera di consiglio implica *sempre* un’udienza, e non solo quando una parte la chieda;
che ciò risulta anche dal testo dell’art. 371 CPC, il quale fa esplicito riferimento alla discussione;
che nel caso in esame l’udienza per discutere l’iscrizione provvisoria non ha ancora avuto luogo, di modo che la procedura non è ancora terminata;
che, ciò posto, non vi è ragione di entrare nel merito di un appello contro un decreto emesso inaudita parte, i decreti emanati senza contraddittorio non essendo impugnabili nemmeno qualora l’udienza sia meramente facoltativa (art. 379 CPC);
che in tali condizioni è superfluo sia accertare la tempestività del ricorso sia rinviare l’appello al mittente – se tempestivo – per la traduzione in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che le spese del pronunciato odierno andrebbero a carico dell’ appellante, ma è opportuno rinunciare a ogni prelievo, il convenuto potendo essere stato indotto in buona fede a ricorrere dall’ irregolarità della procedura seguita (cfr. l’art. 156 cpv. 3 OG per analogia);
visto l’art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________ __________ (__________);
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria