Recusal of Tutelage Supervisory Authority Referred to State Council
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual subject to an ongoing interdiction proceeding, following a provisional deprivation of civil rights confirmed by the supervisory authority for tutelage matters, filed a recusal request against that authority. The court reasoned that although it is the appellate body for final interdiction decisions, the proper authority to rule on the recusal of the supervisory body, which was appointed by the State Council, is the hierarchically superior State Council itself, as the relevant regulations are silent on the matter; therefore, the recusal motion must be administratively transmitted to the State Council for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 cpv. 1 LPAmm, Art. 32 LPAmm, Art. 67 RTC, Art. 76 RTC, Art. 46 cpv. 2 LAC, Art. 126 CPC; Recusal of Tutelage Supervisory Authority Referred to State Council: The court reasoned that although it is the appellate body for final interdiction decisions, the proper authority to rule on the recusal of the supervisory body, which was appointed by the State Council, is the hierarchically superior State Council itself, as the relevant regulations are silent on the matter; therefore, the recusal motion must be administratively transmitted to the State Council for resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court order explicitly states that the request for recusal must be transmitted to the Council of State based on this provision due to lack of competence.
This provision was cited by the appellant in the reasoning to establish jurisdiction, but it was ultimately superseded by the finding of incompetence via Art. 126 CPC.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00088 · Lugano 8 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 14 maggio 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali come autorità di vigilanza sulle tutele, __________;
nella procedura d’interdizione n. __________.__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
- che con risoluzione del 24 ottobre 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di interdire __________ __________, ha privato provvisoriamente quest’ultima dell’esercizio dei diritti civili e ha nominato __________ __________ come rappresentante;
- che la privazione provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante sono state confermate il 9 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, mentre un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale il 14 maggio 1996;
- che nel frattempo, con risposta del 24 novembre 1995, __________ __________ si è opposta all’istanza di interdizione;
- che il 13 febbraio 1996 __________ __________ ha revocato all’avv. __________ __________ il mandato conferitogli da __________ __________;
- che con risoluzione del 27 febbraio 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha confermato la decisione della rappresentante di __________ __________;
- che la Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da __________ __________ contro la risoluzione emanata il
27 febbraio 1996 dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
- che il Tribunale federale ha accolto il 4 luglio 1996 un ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ __________ contro la decisione emessa il 6 maggio 1996 dalla Divisione degli interni;
- che nell’intervallo, il 14 maggio 1996, __________ __________ ha chiesto a questa Camera la ricusazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;
- che l’istanza non è stata trasmessa alla controparte;
e considerando
in diritto:
- che, fondandosi sull’art.
32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;
- che l’art. 32 LPAmm prevede, invero, la competenza dell’autorità *superiore* per dirimere contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;
- che con il Regolamento sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);
- che la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);
- che contro la decisione di interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);
- che il citato Regolamento è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’ autorità di vigilanza sulle tutele;
- che in siffatti casi l’autorità *superiore* può essere solo quella *gerarchicamente* superiore, ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
- che la questione di sapere se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera civile di appello non va risolta in questa sede;
- che, in conclusione, l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili;
ordina:
1. L’istanza di ricusazioneè trasmessa per competenza al Consiglio di Stato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria