Pine Tree Removal Damages Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sued for damages resulting from the alleged illicit removal of pine trees from their property, initially seeking over 12,000 currency units but reducing the claim to 7,940 units in their final submissions, while the lower court awarded only 300 units plus interest. The appellate court declared the appeal inadmissible because the final claim amount of 7,940 currency units did not meet the statutory minimum appeal value threshold of 8,000 currency units, as the appeal value is determined by the amount sought in the conclusions of the case, excluding accessories, leading to the transfer of the file for competence to the Court of Cassation and the waiver of costs and legal fees due to the particular nature of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LOG, Art. 15 CPC, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC, art. 313*bis* CPC; Pine Tree Removal Damages Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible because the final claim amount of 7,940 currency units did not meet the statutory minimum appeal value threshold of 8,000 currency units, as the appeal value is determined by the amount sought in the conclusions of the case, excluding accessories, leading to the transfer of the file for competence to the Court of Cassation and the waiver of costs and legal fees due to the particular nature of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article.
The case record was transmitted to the Civil Court of Cassation based on this procedural rule.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00072 · Lugano 15 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 14 luglio 1994 da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolta l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
- che con petizione 14 luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n. __________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per le spese di patrocinio sopportate;
- che con risposta del 3 ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;
- che con le conclusioni di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.– oltre accessori;
- che con sentenza 26 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.– per ripetibili;
- che con appello del 29 aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;
- che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
- che l’attore ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n. __________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr. 7940.– oltre accessori;
- che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);
- che per l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);
- che in concreto, come si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;
- che pertanto l’appello
29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
- che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- avv. __________ __________, __________
- avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria