Property Owners v. Neighbor: Boundary Wall and Plant Dispute with Cost Allocation Revisions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProperty owners sued a neighbor seeking restoration of a boundary wall along three sides of their property and removal of certain plants within a six-meter strip from the boundary, which the lower court partially granted, ordering restoration only of damaged wall sections and removal of infringing larches, assigning costs mostly to the defendant. The appellate court partially upheld the appeal, finding the lower court erred in assigning costs nearly entirely to the defendant because the plaintiffs had overreached in their initial demands; consequently, the court reallocated the first instance costs to be borne one-quarter by the plaintiffs and three-quarters by the defendant, reduced the awarded indemnity to the plaintiffs, and set appeal costs based on reciprocal success, placing three-quarters of appeal costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC, art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC; Property Owners v. Neighbor: Boundary Wall and Plant Dispute with Cost Allocation Revisions: The appellate court partially upheld the appeal, finding the lower court erred in assigning costs nearly entirely to the defendant because the plaintiffs had overreached in their initial demands; consequently, the court reallocated the first instance costs to be borne one-quarter by the plaintiffs and three-quarters by the defendant, reduced the awarded indemnity to the plaintiffs, and set appeal costs based on reciprocal success, placing three-quarters of appeal costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal point regarding the clarification of the wall restoration order as inadmissible.
Applied to determine that appeal costs follow reciprocal success (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.96.00070 · Lugano 15 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 settembre 1994 da
__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 30 settembre 1994 __________ e __________ __________, proprietaria, rispettivamente possessore, della particella n. __________ RFP di __________ __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare a __________ __________i, proprietario della contigua particella n. __________di ripristinare il muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________e di rimuovere le piante poste a valle del fondo n. 66 nella fascia di sei metri dal confine con il fondo n. __________;
che con risposta del 21 febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione;
che con sentenza del 26 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione, ha condannato __________ __________ a ripristinare il muro limitatamente alle parti danneggiate e a estirpare gli alberelli di larice piantati entro la fascia di sei metri dal confine fra le particelle n. __________e __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli attori un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello del 30 aprile 1996 __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio pretorile, l’ordine di ripristinare il muro riguardi solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili;
che nelle loro osservazioni del 5 giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che con decreto del 15 maggio 1996 il Pretore ha fissato in fr. 8’000.– il valore della lite, di modo che l’appello è ricevibile;
che gli appellanti chiedono – come detto – che l’ordine di ripristinare il muro concerna solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondere all’appellante fr. 1000.– per ripetibili;
che per quanto attiene alla richiesta di precisazione del dispositivo con cui il Pretore ha ordinato il ripristino del muro, la censura – non motivata – è irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e finanche vana, il Pretore avendo precisato nelle motivazioni (consid. 10, pag. 7 in alto) il tenore dell’ordine impartito;
che per quanto riguarda gli oneri processuali, nella petizione gli attori avevano postulato in effetti il ripristino integrale del muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________, appartenente al convenuto, e l’allontanamento di alcune piante poste a meno di 6 m dal confine;
che il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando al convenuto di ripristinare il muro – non integralmente, ma per quanto sia possibile – limitatamente alle parti manomesse (sentenza, pag. 7 in alto) e di allontanare le piante non a distanza legale;
che ritenendo la soccombenza del convenuto “pressoché totale” e ponendo a suo carico tutte le spese processuali, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento;
che infatti gli attori hanno ottenuto causa vinta sul principio, ma hanno ecceduto nelle loro domande;
che si giustifica pertanto di porre a carico degli attori un quarto degli oneri di prima sede e di ridurre a fr. 750.– le ripetibili a loro favore;
che gli oneri processuali di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti per 3/4 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così modificato:
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 1’200.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un quarto a carico degli attori stessi e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 750.– per ripetibili ridotte.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 250.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un quarto a carico degli appellati in solido. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria