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11.1996.67 • TRAC TI 11.1996.67 Generato dall'IA

Appealability of Alimony Withholding Order from Unemployment Benefits

Numero d'incarto 11.1996.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was brought against a lower court's decision that summarily rejected a request to secure alimony payments by withholding unemployment benefits from the former husband, following a divorce where the financial provisions were still subject to a pending appeal. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was issued without adversarial proceedings, and therefore was not subject to appeal under the relevant procedural rules; furthermore, the court noted that even if admissible, the claim for withholding payments was likely unfounded as such a measure is generally not available after a divorce judgment has become final regarding financial obligations.

Regesto Legislator

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Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 376 cpv. 1 lett. d CPC, Art. 379 cpv. 2 CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 126 CPC, Art. 379 cpv. 3 CPC; Appealability of Alimony Withholding Order from Unemployment Benefits: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was issued without adversarial proceedings, and therefore was not subject to appeal under the relevant procedural rules; furthermore, the court noted that even if admissible, the claim for withholding payments was likely unfounded as such a measure is generally not available after a divorce judgment has become final regarding financial obligations.

Parole chiave

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indennità di disoccupazione procedura di divorzio procedura pendente attività lucrativa del coniuge ordine di pagamento disposizioni finanziarie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Applied to decide the appeal using the simplified procedure due to its clear inadmissibility.

art. 157 CPC

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the losing party (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00067 · Lugano 7 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenutosi)

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.

__________.__________.__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 agosto

1995 da

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________);

e ora sul *decreto 18 aprile 1996* con cui il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare presentata il 17 aprile 1996 dalla convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolta l’appellazione 29 aprile 1996 di __________ __________ contro il decreto 18 aprile 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con il gravame;

3. Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con decreto cautelare

2 gennaio 1995, emanato nell’ambito della procedura di divorzio pendente tra __________ __________ __________ e __________ nata __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha stabilito il contributo alimentare mensile provvisionale a carico del marito in fr. 1225.– per la moglie e in fr. 535.– oltre assegni familiari per il figlio __________;

che con sentenza 3 gennaio 1995 lo stesso giudice ha sciolto per divorzio il matrimonio fra le parti, fissando la rendita d’indigenza dovuta alla moglie in fr. 1100.– mensili e il contributo alimentare per il figlio in fr. 535.– oltre assegni fino al 14 ottobre 1995, rispettivamente in fr. 780.– oltre assegni familiari fino al 14 ottobre 2001;

che __________ __________ ha interposto appello sia contro il decreto cautelare che contro la citata sentenza, limitatamente però ai dispositivi relativi alle prestazioni pecuniarie, di modo che il pronunciato di divorzio è passato in giudicato;

che nelle more della procedura di appello (inc. __________.__________.__________) __________ __________ ha presentato il 21 agosto 1995 istanza cautelare alla Pretura per ottenere la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie (inc. n. __________.__________.__________), motivando la domanda con la perdita del posto di lavoro e la successiva disoccupazione, provocate da problemi di salute;

che il Pretore ha eseguito il contraddittorio in data 7 settembre 1995, ha assunto le prove richieste dalle parti e ha tenuto il dibattimento finale il 20 marzo 1995, emanando poi il 2 aprile 1996 un decreto con il quale ha stabilito il contributo alimentare a carico dell’istante in fr. 850.– per la ex moglie e in fr. 715.– compreso l’assegno per il figlio __________ dal 1° agosto al 14 ottobre 1995, rispettivamente in fr. 648.– per la ex moglie e in fr. 960.– compreso l’assegno per il figlio dal 15 ottobre 1995;

che tale decreto è stato impugnato dalla convenuta con appello 15 aprile 1996 (inc. n. __________.__________.__________);

che il 17 aprile 1996 __________ __________ ha inoltrato istanza supercautelare alla Pretura per ottenere la trattenuta dall’indennità di disoccupazione percepita dall’ex marito, a garanzia del contributo alimentare a lei dovuto;

che l’istanza è stata respinta dal Pretore, inaudita parte, con decreto 18 aprile 1996;

che __________ __________ chiede, in riforma di quest’ultimo decreto, l’accoglimento della propria istanza supercautelare 17 aprile 1996;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

Considerato

in diritto:

che le misure provvisionali contemplate dall'art. 145 cpv. 2 CC, applicabile anche durante la procedura di appello contro i dispositivi relativi alle conseguenze accessorie del divorzio (DTF 120 II 1 consid. 2b, pag. 2-3) sono emanate con procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC);

che ove il giudice respinga o accolga un’istanza provvisionale senza contraddittorio le parti hanno il diritto di chiedere per iscritto entro 10 giorni che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano modificate (art. 379 cpv. 2 CPC);

che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);

che in concreto il decreto impugnato è stato emanato senza contraddittorio, come emerge chiaramente dall’incarto, e non è pertanto appellabile, così che il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito;

che vista la palese irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313*bis* CPC;

che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 CPC combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);

che infatti il gravame sarebbe manifestamente infondato anche se fosse ricevibile, dal momento che la trattenuta dallo stipendio del debitore alimentare prevista dall'art. 177 CC, unico oggetto dell’istanza 17 aprile 1996, può essere ordinata solo in costanza di matrimonio ma non dopo il passaggio in giudicato del divorzio (Hegnauer, Grundriss des Eherechts, 3a ed., Berna 1993, n. 21.41);

che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta, vista la manifesta irricevibilità dell’appello (art. 157 CPC);

che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

richiamato l’art. 313*bis* CPC

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

4.Intimazione a:__________

5.- avv. __________ __________ -__________, __________

- avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria