Appealability of Legal Aid Order in Property Dissolution Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision to grant legal aid, including free legal representation, to a defendant in an action seeking the dissolution of property co-ownership. The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision regarding legal aid was an ordinance, and such orders are explicitly excluded from appeal under the relevant procedural code, rendering the appeal invalid *ab initio* even before formal notification to the opposing party, resulting in the appellants being ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 cpv. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 24 lett. a LTG, art. 313bis CPC; Appealability of Legal Aid Order in Property Dissolution Case: The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision regarding legal aid was an ordinance, and such orders are explicitly excluded from appeal under the relevant procedural code, rendering the appeal invalid *ab initio* even before formal notification to the opposing party, resulting in the appellants being ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the decision to be issued in simplified form due to the inadmissibility of the appeal.
Cited as the basis for excluding the possibility of appeal against the challenged ordinance.
Cited as the basis for ordering the appellants to bear the procedural costs in solidum.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00055 · Lugano 16 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (azione di scioglimento di comproprietà immobiliare) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione 14 giugno 1993 dalla
__________, composta di: __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________)
contro
__________, __________ (rappresentata dal curatore ad hoc avv. __________, __________)
e
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello del 4 aprile 1996 presentato da __________, __________, __________, __________ e __________ contro il decreto emesso il 25 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con decreto (*recte*: ordinanza) del 25 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Blenio ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, la convenuta __________;
che gli attori sono insorti con un appello del 4 aprile 1996 contro tale decisione, di cui chiedono l’annullamento;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che il Pretore ha accolto il 25 marzo 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta __________ il 14 dicembre 1994, ritenendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza che della probabilità di esito favorevole;
che secondo l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice che ammette l’assistenza giudiziaria decide con ordinanza motivata, nelle forme dell’art. 95 CPC;
che nel caso concreto la natura di ordinanza del provvedimento emanato il 25 marzo 1996 rimane immutata, nonostante il Pretore l’abbia designata come un decreto (Rep. 1987 230);
che trattandosi di un’ordinanza è esclusa per legge la possibilità di appellare (art. 95 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che il gravame 4 aprile 1996 è d’acchito irricevibile e può essere evaso prima ancora della sua notificazione (art. 313*bis* CPC);
che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata, come si è visto, nella forma semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all’appellata, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
per questi motivi,
richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria