Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Mortgage Registration Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning the definitive registration of a legal mortgage, the appellant formally withdrew the appeal, which is deemed a desistment from the proceedings, requiring the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee, while the opposing parties' claims for reimbursement of costs were offset. The court reasoned that withdrawal equates to abandonment of the suit, mandating the withdrawing party cover the costs, but permitted a reduction in the judicial fee because the matter was terminated without a judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Mortgage Registration Dispute: The court reasoned that withdrawal equates to abandonment of the suit, mandating the withdrawing party cover the costs, but permitted a reduction in the judicial fee because the matter was terminated without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the equitable reduction of the court fee because the procedure did not end with a judgment on the merits, which implies this provision governs the financial consequence of the withdrawal.
Cited immediately before the operative part, justifying the order to strike the case from the roll due to withdrawal (desistenza).
Testo completo
Incarto n. 11.96.00046 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 15 febbraio 1993 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) contro
__________, __________, __________, __________, (entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________);
premesso che l’11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dall’appellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;
preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta
– per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria