Withdrawal of Appeal in Divorce Provisional Measures Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal procedure concerning provisional measures in divorce proceedings, one party withdrew their appeal after the parties reached a settlement agreement regarding the accessory effects of the divorce. The court noted that withdrawing the main appeal renders the subsequent adhesive appeal obsolete, and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs and compensate the counterparty. However, acknowledging the parties' amicable resolution of their personal dispute and their mutual agreement to compensate costs, the court struck the main appeal as withdrawn, declared the adhesive appeal lapsed, waived the collection of court fees and expenses, and ordered the compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal in Divorce Provisional Measures Case: The court noted that withdrawing the main appeal renders the subsequent adhesive appeal obsolete, and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs and compensate the counterparty. However, acknowledging the parties' amicable resolution of their personal dispute and their mutual agreement to compensate costs, the court struck the main appeal as withdrawn, declared the adhesive appeal lapsed, waived the collection of court fees and expenses, and ordered the compensation of legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for striking the appeal from the rolls due to withdrawal (desistenza).
Testo completo
Incarto n. 11.96.00045 · Lugano 29 aprile 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa __._____.__ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
premesso che il 14 marzo 1996 __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emesso il 1° marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 22 aprile 1996 __________ ha a suo volta interposto appello adesivo contro il medesimo decreto;
ricordato che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 17 maggio 1996;
preso atto che con lettera del 15 aprile 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo le parti sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato che __________, interpellata dal ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario