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11.1996.38 • TRAC TI 11.1996.38 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Custodial Measure After Agreement

Numero d'incarto 11.1996.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a provisional custodial measure order issued during marital status proceedings, but subsequently withdrew the appeal after the parties reached an agreement on the accessory effects of divorce; consequently, the court struck the appeal from the record due to the withdrawal, and, considering the parties' amicable resolution and the appellee's waiver of costs, decreed that no court fees would be collected, nor would legal costs be awarded to either party.

Regesto Legislator

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Art. 353 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Custodial Measure After Agreement: An appellant sought review of a provisional custodial measure order issued during marital status proceedings, but subsequently withdrew the appeal after the parties reached an agreement on the accessory effects of divorce; consequently, the court struck the appeal from the record due to the withdrawal, and, considering the parties' amicable resolution and the appellee's waiver of costs, decreed that no court fees would be collected, nor would legal costs be awarded to either party.

Parole chiave

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procedura di divorzio spese legali ritiro dell'istanza giudiziaria affidamento provvisorio dei figli misura supercautelare situazione familiare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 353 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the procedural consequence that withdrawal of the appeal terminates the litigation, leading to order 1.

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the decision to waive the collection of fees and costs in order 2.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as a general procedural reference preceding the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00038 · Lugano 30 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n__________.__________.__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del distretto di Leventina promossa con istanza 30 maggio 1995 da

__________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 29 febbraio 1996 contro un decreto cautelare del 23 febbraio 1996 con cui il Pretore del Distretto di Leventina ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;

preso atto che il 25 aprile 1996 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo concluso all’udienza del 24 aprile 1996 una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

constatato che l’appellata ha comunicato di rinunciare all’assegnazione di ripetibili;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria