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11.1996.33 • TRAC TI 11.1996.33 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Modification

Numero d'incarto 11.1996.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal arising from a separation action with a counterclaim for divorce, the appellant formally withdrew the appeal after a modification to the initial judgment was obtained in the lower court, which the court treated as a formal withdrawal (desistenza). The appellate court ordered the case removed from the rolls due to this withdrawal, deciding not to collect court fees or expenses and to compensate the parties for their legal costs, recognizing the parties' cooperative effort in resolving their personal dispute.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Modification: The appellate court ordered the case removed from the rolls due to this withdrawal, deciding not to collect court fees or expenses and to compensate the parties for their legal costs, recognizing the parties' cooperative effort in resolving their personal dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro dell'azione di divorzio ripartizione delle spese spese legali domanda riconvenzionale modifica del mantenimento post-divorzio separazione dei beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning preceding the operative part, establishing the basis for the decision regarding the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00033 · Lugano, 10 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 giugno 1993 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________);

premesso che il 19 febbraio 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 29 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che con lettera del 13 agosto 1996 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo ottenuto in prima sede – nel frattempo – una modifica della sentenza impugnata;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che __________ __________, interpellato dalla ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria