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11.1996.26 • TRAC TI 11.1996.26 Generato dall'IA

Jurisdictional Inquiry on Claim Value in Property Dispute Appeal

Numero d'incarto 11.1996.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a first-instance ruling where the claimant sought monetary damages and specific performance for property adjustments (moving an electric wire and extending a roof gutter), the appellate court found it lacked the necessary information to determine its jurisdiction because the appellant failed to formally state the overall value of the claim, despite the initial proceedings treating it as an ordinary case. Consequently, the court remanded the matter to the lower court to formally establish the precise value of the cause, as appellate jurisdiction is contingent upon this determination based on the value stated in the concluding pleadings before the first judge.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 13 CPC; Jurisdictional Inquiry on Claim Value in Property Dispute Appeal: Consequently, the court remanded the matter to the lower court to formally establish the precise value of the cause, as appellate jurisdiction is contingent upon this determination based on the value stated in the concluding pleadings before the first judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
determinazione della competenza valore litigioso procedura ordinaria beni statali rettifica del valore rivendicazione della proprietà Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 13 CPC

Cited as the procedural basis for remanding the case to the lower court to determine the value of the cause.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00026 · Lugano 12 novembre 1996/fb · Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civileTribunale d'appello

La presidente

visto l'appello 5 febbraio 1996 di

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

la sentenza 24 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, nella causa ordinaria __________, promossa con petizione 10 febbraio 1994 da

Dr. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

considerato

che l'appellabilità di una decisione dipende dal valore delle domande, così come determinato dalle parti in sede conclusionale, davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC);

che in quella sede l'attore chiedeva alla controparte, oltre al pagamento di fr. 7'000.-- come risarcimento danni, l'esecuzione di due interventi, ossia l'allontanamento di un filo elettrico e l'allungamento di uno sgocciolatoio del tetto della proprietà __________;

che l'attore non s'è tuttavia curato di indicare il valore di questi interventi, ossia il valore complessivo della causa;

che il pretore non ha supplito formalmente a tale carenza, trattando comunque la vertenza come causa ordinaria;

che il valore complessivo della causa non può essere dedotto dagli atti del processo, silenti al riguardo;

che, per contro, questa Camera ha necessità di conoscere questo elemento per stabilire la propria competenza;

che pertanto devesi ricorrere all'art. 13 CPC;

ordina:

1. L'incarto è rinviato al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord per determinare il valore di causa.

2. Intimazione: - avv. __________, __________

- avv. __________, __________

La presidente

della prima Camera civile

del Tribunale d'appello

(Epiney-Colombo)