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11.1996.200 • TRAC TI 11.1996.200 Generato dall'IA

Appeal Withdrawn Pending Divorce: Provisional Measures and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.1996.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures pending divorce, the parties presented a joint agreement to the Appellate Court in which the appellant withdrew the appeal, and the appellee consented to the compensation of legal costs. The court determined that the request for legal aid could not be granted due to the withdrawal but reduced the judicial fee to account for the parties' cooperation, upholding the agreement regarding the reimbursement of costs between the parties, and consequently struck the case from the rolls due to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawn Pending Divorce: Provisional Measures and Cost Allocation: The court determined that the request for legal aid could not be granted due to the withdrawal but reduced the judicial fee to account for the parties' cooperation, upholding the agreement regarding the reimbursement of costs between the parties, and consequently struck the case from the rolls due to the withdrawal.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio revoca del gratuito patrocinio ripartizione delle spese divorzio contenzioso conto congiunto convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Applied to equitably reduce the court fee due to the parties' demonstrated goodwill following the withdrawal of the appeal.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the court's decision to strike the case from the rolls due to withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00200 · Lugano, 26 febbraio 1997/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa

__________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

29 marzo 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 23 dicembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 13 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che il 20 febbraio 1997 i coniugi hanno presentato a questa Camera una convenzione del giorno stesso in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ consente alla compensazione delle ripetibili;

accertato che la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello non può essere accolta in caso di desistenza, ma che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art.

21 LTG);

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 70.–

*b)* spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria