Child Support Agreement Homologation and Appeal Mootness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal against a lower court decision regarding child support obligations, where the parties subsequently reached a comprehensive agreement during the appeal proceedings. The court homologated the negotiated agreement, which stipulated payment terms for arrears and set new monthly support amounts indexed to the consumer price index, contingent upon the child's age, finding that the agreement adequately considered the child's interests, needs, and the financial capabilities of both parents as required by law. Consequently, the appeal was declared moot, and the case was struck from the roll, with procedural costs divided equally between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 285 cpv. 1 CC, Art. 287 cpv. 3 CC, art. 29 cpv. 1 LTF; Child Support Agreement Homologation and Appeal Mootness: The court homologated the negotiated agreement, which stipulated payment terms for arrears and set new monthly support amounts indexed to the consumer price index, contingent upon the child's age, finding that the agreement adequately considered the child's interests, needs, and the financial capabilities of both parents as required by law. Consequently, the appeal was declared moot, and the case was struck from the roll, with procedural costs divided equally between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for approving the maintenance agreement as it considers the child's interests and parents' means.
Cited in the reasoning as the basis for the court to approve the maintenance agreement reached by the parties.
This provision is not explicitly cited in the operative part (dispositive) of the decision.
Testo completo
Incarto n.. 11.96.00190 · Lugano 23 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 settembre 1994 da
__________ __________ (1992), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
visto l’appello presentato il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, con la quale egli è stato tenuto a versare al figlio __________ __________ un contributo alimentare mensile
di fr. 1’300.– dal 1° aprile 1994 al 13 dicembre 1995, di fr. 1’000.– dal 13 dicembre 1995 al 30 settembre 1996, di fr. 850.– dal 1° ottobre 1996 sino al compimento dei 7 anni, di fr. 950.– fino ai 16 anni e di fr. 1’100.– fino ai 18 anni di età, indicizzato;
convocate le parti per il dibattimento orale il 17 giugno 1997;
preso atto dell’accordo concluso lo stesso giorno tra i genitori sul contributo alimentare dovuto a __________ __________ e sulle sue modalità di versamento;
constatato che il contributo alimentare pattuito tiene adeguatamente conto degli interessi del figlio, dei suoi bisogni, delle possibilità concrete attuali di entrambi i genitori e delle loro disponibilità (art. 285 cpv. 1 CC), così che può essere approvato dalla Camera (art. 287 cpv. 3 CC);
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. È omologato il seguente accordo di mantenimento:
1. __________ __________ verserà a __________ __________ l’importo di fr. 10’000.– a titolo di contributi alimentari arretrati per __________, da versare nella misura di fr. 5’000.– entro il 31 dicembre 1997 e di fr. 5’000.– entro il 30 giugno 1998.
2. *a)*__________* __________ verserà a __________ __________, a titolo di contributo alimentare mensile per il figlio __________, anticipatamente l’importo di fr. 600.– dal 1° luglio 1997 fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, di fr. 700.– dal dodicesimo al sedicesimo anno e di fr. 800.– dal sedicesimo anno alla maggiore età.
b) L’assegno familiare è incassato dalla madre in aggiunta a tale contributo.
c)Il contributo alimentare sarà adeguato annualmente all’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 1988 (indice base giugno 1997), riservato al padre la possibilità di chiedere al giudice una modifica qualora il tasso di cambio lira/franco svizzero (ora di Lit 1200 per fr. 1.–) dovesse evolvere negativamente per il debitore.
3. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 800.– e quella di appello di fr. 200.– più le spese sono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di
__________ __________, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria: