Appeal Dismissed: Inadmissibility of Appeal Against Non-Adversarial Provisional Freeze Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal contested a lower court's decision regarding the continuation of a provisional bank account freeze, initially ordered *ex parte* concerning accounts possibly linked to a husband, following a request for revocation and subsequent proceedings which included the party submitting evidence of a parallel precautionary seizure request to an Italian court. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the law only permits appeals against provisional measures issued *after* adversarial proceedings, and neither the initial revocation hearing nor the subsequent communication from the lower judge that deemed further procedural steps unnecessary constituted a formal decision on the revocation request from which an appeal could validly be lodged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382 cpv. 1 CPC, Art. 10 LDIP, Art. 381 CPC, Art. 285 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed: Inadmissibility of Appeal Against Non-Adversarial Provisional Freeze Order: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the law only permits appeals against provisional measures issued *after* adversarial proceedings, and neither the initial revocation hearing nor the subsequent communication from the lower judge that deemed further procedural steps unnecessary constituted a formal decision on the revocation request from which an appeal could validly be lodged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly referred to this article in conjunction with the final ruling, although the primary reason for inadmissibility appears to be procedural context (lack of appealable decision).
This provision was cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00183 · Lugano, 28 novembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (blocco cautelare di conti bancari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 giugno 1996 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello del 21 novembre 1996 presentato dal dott. __________ __________ contro lo scritto intimatogli l’8 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 21 giugno 1996, emesso senza contraddittorio su istanza di __________ __________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto il blocco del conto “__________ __________ ” e di eventuali altri conti intestati o cointestati presso la Banca __________ __________ __________ ______________________________ __________ a __________ __________, marito dell’istante, come pure il blocco di possibili conti su cui sarebbero stati trasferiti gli averi del conto “__________ __________ ” presso la nota banca, in quanto __________ __________ ne risultasse l’avente diritto economico;
che il 4 luglio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore la revoca del provvedimento, previo contraddittorio;
che all’udienza del 25 luglio 1996, indetta per il contraddittorio, entrambe le parti hanno mantenuto sostanzialmente le loro posizioni;
che con ordinanza del 3 ottobre 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ __________ un termine di 30 giorni per introdurre davanti al giudice italiano del merito “una postulazione intesa a ottenere il blocco – pendente causa – delle relazioni bancarie intestate o cointestate al marito in Svizzera (...), trasmettendo copia dell’istanza allo scrivente Pretore”, con l’avvertimento che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la decadenza del blocco decretato il 21 giugno 1996;
che il 4 novembre 1996 __________ __________ __________ ha inviato al Pretore copia di un “ricorso per sequestro conservativo in corso di causa” [di separazione legale] da essa depositato il 24 ottobre 1996 presso il __________ __________ di __________, 1ª sezione, per ottenere il blocco del noto conto “__________ __________ ” o di altre relazioni bancarie su cui risultassero trasferiti gli averi del conto, in quanto __________ __________ ne sia procuratore o avente diritto economico;
che, preso conoscenza di ciò, il Pretore ha intimato alle parti uno scritto dell’8 novembre 1996 in cui reputa “inutile per ora dare ulteriori impulsi processuali alla vertenza”, nel senso che il blocco sarebbe decaduto da sé qualora la richiesta inoltrata al giudice italiano fosse stata respinta, mentre sarebbe stato decretato in esecuzione della decisione italiana qualora la richiesta fosse stata accolta;
che contro tale scritto __________ __________ ha proposto un appello del 21 novembre 1996 inteso a ottenere la revoca del blocco decretato dal Pretore il 21 giugno 1996 o – in subordine – la riduzione di tale blocco alla metà degli averi colpiti dal provvedimento cautelare;
che l’appello non è stato intimato a __________ __________ __________;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 382 cpv. 1 CPC possono essere appellati soltanto provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio;
che nel caso in esame il contraddittorio è avvenuto il 25 luglio 1996, ma a tale contraddittorio non ha fatto seguito alcuna decisione formale;
che, invero, l’unico atto processuale successivo all’udienza del 25 luglio 1996 è l’ordinanza con cui il Pretore ha impartito all’ istante un termine per chiedere al giudice italiano il sequestro conservativo dei beni oggetto del blocco decretato come provvedimento cautelare in Svizzera giusta l’art. 10 LDIP (art. 381 CPC);
che tale ordinanza non costituisce tuttavia un decreto emanato “previo contraddittorio” già per il fatto che il Pretore non ha statuito sulla domanda di revoca (anzi, si è riservato di decidere ulteriormente sull’ammissibilità delle prove offerte all’udienza);
che non è equiparabile a un decreto emesso “previo contraddittorio”, per altro, nemmeno lo scritto dell’8 novembre 1996 con cui il Pretore ritiene inutile ”dare ulteriori impulsi processuali alla vertenza”;
che lo scritto in questione – cui mancano già i requisiti formali di un decreto (art. 285 CPC) – non contiene in effetti alcuna decisione sulla revoca del provvedimento chiesta dal convenuto;
che quand’anche si considerasse tale scritto alla stregua di un’ ordinanza, esso non sarebbe ad ogni modo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nelle circostanze descritte non si è in presenza di alcun atto impugnabile contro cui possa essere diretto l’appello in esame;
che il gravame non può essere considerato, del resto, neppure come un ricorso per denegata giustizia, la Camera civile di appello non essendo abilitata a sindacare eventuali critiche riguardanti l’inattività – giustificata o no – di un Pretore (v. Rep. 1983 pag. 2 consid. 2);
che, ciò posto, l’appello del convenuto non può essere vagliato nel merito;
che gli oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria