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11.1996.178 • TRAC TI 11.1996.178 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Settlement and Costs Allocation

Numero d'incarto 11.1996.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant in two related actions concerning requests for information, which had previously appealed lower court decisions granting and denying such requests, informed the appellate court that the parties reached an agreement, leading the court to strike the appeals from the rolls based on the principle that withdrawing an appeal constitutes abandonment, which terminates the litigation. The court consequently imposed reduced procedural costs on the appellant, citing the non-merit termination of the proceedings, but ruled that the related costs for legal fees should be compensated between the parties as per their agreement.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG; Appeal Struck Due to Settlement and Costs Allocation: The court consequently imposed reduced procedural costs on the appellant, citing the non-merit termination of the proceedings, but ruled that the related costs for legal fees should be compensated between the parties as per their agreement.

Parole chiave

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stralcio del procedimento spese legali ripartizione delle spese richiesta di informazioni legittimazione a ricorrere procedura direttrice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Used to order the appeals struck from the rolls due to withdrawal (desistenza).

art. 21 LTG

Used to justify the reduction of the court fee because the procedure did not end with a judgment on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00178 11.96.00179 · Lugano 20 ottobre 1997/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nelle cause __._____ e ._____ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promosse rispettivamente con istanza del 4 giugno 1996 da

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

e con istanza del 27 agosto 1996 dalla convenuta nei confronti dell’attore;

ritenuto che il 18 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 6 novembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto una richiesta d’informazione da lui presentata il 4 giugno 1996;

considerato che lo stesso giorno __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare del 7 novembre 1996 con il quale il medesimo Pretore ha accolto una richiesta d’informa-zione presentata da __________ __________ il 27 agosto 1996;

preso atto che il 16 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato che le cause possono essere stralciate dai ruoli per intervenuto accordo;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellata il 16 ottobre 1997;

osservato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 130.–

b) spese fr. 50.–

fr. 180.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria