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11.1996.175 • TRAC TI 11.1996.175 Generato dall'IA

Moot Domestic Status Appeal and Grant of Legal Aid

Numero d'incarto 11.1996.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's order approving a provisional arrangement concerning a domestic status matter, but subsequently declared the appeal moot after the lower court issued a new ruling on the provisional arrangement. The appellate court found the appeal to be without object and struck the case from the rolls, ordered no court fees to be levied due to the particular circumstances, and granted the appellant legal aid and pro bono representation based on the initial appearance of a non-frivolous claim and the apparent indigence of the appellant.

Regesto Legislator

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art. 155 e 157 CPC; Moot Domestic Status Appeal and Grant of Legal Aid: The appellate court found the appeal to be without object and struck the case from the rolls, ordered no court fees to be levied due to the particular circumstances, and granted the appellant legal aid and pro bono representation based on the initial appearance of a non-frivolous claim and the apparent indigence of the appellant.

Parole chiave

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gratuito patrocinio rappresentanza legale statuto giuridico spese legali legittimazione a ricorrere stato di bisogno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 155 e 157 CPC

The appellant was admitted to legal aid (assistenza giudiziaria) based on these articles.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00175 · Lugano 24 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario: · Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause __.___ e____ .______ (tentativo di conciliazione e misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanza del 17 ottobre 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 14 novembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 12 novembre 1996 con il quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato un accordo delle parti sull’assetto provvisionale;

ricordato che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 25 novembre 1996;

accertato che __________ __________ non ha presentato osservazioni;

preso atto che con lettera del 27 febbraio 1997 l’appellante definisce l’appello privo d’oggetto, avendo il Pretore statuito di nuovo sull’assetto provvisionale;

ritenuto che la particolarità del caso induce a prescindere dal prelievo di oneri processuali;

stabilito che l’appello non appariva, quanto meno di primo acchito, senza probabilità di esito favorevole e che l’indigenza dell’appellante appare verosimile, ragione per cui egli può essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art.

155 e 157 CPC);

per questi motivi,

decreta: 1. L’appello è dichiarato privo d’oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario