Withdrawal of Appeal in Marital Status Case Following Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning provisional measures in a marital status case was withdrawn by the appellant after the parties reached an agreement and finalized a convention approved in the preceding divorce decree, where they stipulated to equally share court costs and compensate legal fees. The court, treating the withdrawal as a formal desistance, ordered the case struck from the roll, reduced the judicial fee proportionally to reflect the parties' amicable resolution, and confirmed the agreed-upon division of costs and compensation for legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal in Marital Status Case Following Agreement: The court, treating the withdrawal as a formal desistance, ordered the case struck from the roll, reduced the judicial fee proportionally to reflect the parties' amicable resolution, and confirmed the agreed-upon division of costs and compensation for legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the equitable reduction of the court fee due to the parties' good faith demonstrated during the withdrawal.
Cited as the procedural basis for the court's rulings (implicitly supporting the withdrawal order).
Testo completo
Incarto n. 11.96.00173 · Lugano 16 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 aprile 1996 da
__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che l’8 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 28 ottobre 1996;
preso atto che con lettera del 15 aprile 1998 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa l’8 aprile 1998;
accertato che nell’accordo le parti hanno pattuito di assumere in ragione di metà ciascuno le spese processuali e di compensare le ripetibili;
ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 70.–
*b)* spese fr. 30.–
fr. 100.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria