Appeal Against Denial of Notary Recusal Ruled Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA coheir appealed a lower court's decision that rejected their request to recuse and replace the notary appointed to handle the estate division, asserting the notary's partiality, which necessitated applying procedural rules governing the recusal of judicial experts since the local civil procedure code lacked specific provisions for notaries in this role. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision on the recusal of a judicial expert (by analogy, the appointed notary) is rendered by decree and is not subject to appeal under the relevant procedural article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 lett. b CPC, Art. 476 CPC, Art. 163 CPC, Art. 572 cpv. 2 CPC, Art. 248 cpv. 2 CPC, Art. 30 cpv. 1 ultima; Appeal Against Denial of Notary Recusal Ruled Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision on the recusal of a judicial expert (by analogy, the appointed notary) is rendered by decree and is not subject to appeal under the relevant procedural article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the decision to rule on the appeal using the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to support the finding that the decision on the recusal of the secretary (by analogy, the notary) cannot be appealed, which underpins the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00157 · Lugano 21 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ -__________, __________;
*e ora sul decreto 3 settembre 1996* con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e revoca del mandato di notaio divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________ contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di __________;
2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: - che con decreto del 18 giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;
- che in data 13 agosto 1996 la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la sua parzialità;
- che la coerede __________ si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;
- che nelle osservazioni del
19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;
- che con decreto del 3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;
- che contro il predetto decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre 1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;
- che l’appello non è stato notificato alle controparti;
Considerando
in diritto: - che la divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);
- che le norme di procedura civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr. Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 41);
- che nel caso concreto, __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;
- che il codice di procedura civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572 cpv. 2 CPC vodese);
- che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
- che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore) compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv.
1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
- che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
- che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
- che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
- che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria