Appeal Withdrawal and Moot Cross-Appeal in Divorce Decree Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal proceeding concerning the modification of a divorce decree, where one party appealed and the other filed a cross-appeal, both appeals were withdrawn after the parties reached an out-of-court settlement agreement stipulating that each would bear their own legal costs and that compensation for related expenses would be waived. The court, noting that the withdrawal of an appeal constitutes a waiver, struck the main appeal from the record due to desistment and declared the cross-appeal moot, deciding not to impose court fees or costs and compensating the respective expenses, citing the parties' goodwill in resolving their personal dispute as a factor in waiving fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, 3. Non si riscuotono tasse né spese; Appeal Withdrawal and Moot Cross-Appeal in Divorce Decree Modification: The court, noting that the withdrawal of an appeal constitutes a waiver, struck the main appeal from the record due to desistment and declared the cross-appeal moot, deciding not to impose court fees or costs and compensating the respective expenses, citing the parties' goodwill in resolving their personal dispute as a factor in waiving fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural article is cited as the basis for the order striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
This part of the dispositive orders that no court fees (tasse né spese) shall be collected, relating to costs.
Testo completo
Incarto n.. 11.96.00150 · Lugano 21 maggio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;
constatato che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;
rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario