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11.1996.141 • TRAC TI 11.1996.141 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Divorce Provisional Measures Case

Numero d'incarto 11.1996.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures pending divorce, the appellate court struck the case from the rolls due to the appellant's withdrawal of the appeal, equating this action to desistance under established principles. The court reasoned that withdrawal necessitates the appellant bearing the procedural costs, specifically imposing a reduced court fee and costs on the appellant while denying reimbursement for legal fees to the opposing party because the appeal had not even been served upon them.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal in Divorce Provisional Measures Case: The court reasoned that withdrawal necessitates the appellant bearing the procedural costs, specifically imposing a reduced court fee and costs on the appellant while denying reimbursement for legal fees to the opposing party because the appeal had not even been served upon them.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio spese legali desistenza dall'azione rimborso delle spese divorzio contenzioso procedura di annullamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Used to justify the equitable reduction of the court fee because the procedure did not end with a decision on the merits.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for the court's final ruling concerning the withdrawal of the appeal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00141 · Lugano, 16 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

febbraio 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che il 12 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emanato il 12 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che con lettera del 24 settembre 1996 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 70.–

*b)* spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La Presidente La Segretaria